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Familiari superstiti- Patronati- Intermediari e consulenti
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025
Cos'è
Il Fondo per il rimpatrio (articoli 13 e 14, legge 30 dicembre 1986, n. 943) garantisce ai lavoratori dei Paesi terzi che siano privi di mezzi economici il rimpatrio nei Paesi d'origine.
Il Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori di Paesi terzi deceduti in Italia
Dal 2000 è stato soppresso il contributo che alimenta il Fondo. Le domande possono essere accolte nei limiti delle risorse ancora disponibili.
A chi è rivolto
Il Fondo è rivolto ai lavoratori subordinati di Paesi terzi sprovvisti dei mezzi economici necessari.
In caso di rimpatrio di salme, la richiesta può essere presentata da:
- parenti (fino al quarto grado) della persona deceduta, residenti in Italia;
- organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati formalmente istituiti presso le Amministrazioni comunali;
- associazioni di cittadini stranieri immigrati extra UE, iscritte ad Albi o Registri istituiti presso Amministrazioni locali, regionali o statali;
- associazioni o organizzazioni che assistono gli immigrati e iscritte ad Albi o Registri istituiti presso Amministrazioni locali, regionali o statali.
Non possono usufruire del Fondo:
- i lavoratori frontalieri;
- i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, ammessi per un periodo determinato su domanda del datore di lavoro, per funzioni e compiti specifici, completati i quali sono tenuti a lasciare il Paese;
- gli stranieri occupati in Istituzioni di diritto internazionale;
- gli artisti e i lavoratori dello Spettacolo (salvo nei casi previsti dal comma 2 della legge 943/1986);
- i marittimi;
- tutti i cittadini degli Stati membri della CEE;
- i lavoratori stranieri per i quali sono previste norme particolari più favorevoli in attuazioni di accordi internazionali.
Come funziona
L'INPS fornisce il biglietto del mezzo di trasporto per il rimpatrio del lavoratore (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).
In caso di rimpatrio della salma, l'INPS rimborsa le spese funerarie e di trasporto sostenute.
Domanda
REQUISITI
Per richiedere l'intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza, i requisiti sono:
- residenza in Italia;
- permesso di soggiorno valido (anche scaduto da massimo sei mesi);
- valido rapporto di lavoro subordinato con almeno un contributo obbligatorio versato o dovuto;
- mancanza di mezzi economici per sostenere le spese necessarie, autocertificata al momento della richiesta (la soglia economica di riferimento è equiparata ai requisiti per l'assegno sociale).
Il lavoratore di Paesi terzi può beneficiare più volte della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio nei seguenti casi:
- nuovo rapporto di lavoro regolare non stagionale;
- dopo almeno due anni dal precedente rimpatrio.
Gli stessi requisiti valgono anche per il rimpatrio delle salme di lavoratori subordinati di Paesi terzi.
QUANDO FARE DOMANDA
I richiedenti devono allegare alla domanda:
- il passaporto;
- una dichiarazione di certificazione del rapporto di lavoro o documenti equivalenti da parte dell'ultimo datore di lavoro:
- bollettino del versamento dei contributi;
- copia dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro;
- busta paga, ecc.
Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti, l'INPS comunica per iscritto agli interessati il diritto o meno alla prestazione.
In caso di esito positivo è necessario attendere la comunicazione da parte dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), incaricata dall'Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.
Quando la liquidazione delle spese sostenute è effettuata direttamente dall'OIM, questa richiede all'Agenzia Complessa di Ostia Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell'INPS.
Per il rimpatrio della salma del lavoratore di Paesi terzi, la richiesta va presentata da un familiare o dalla persona che ha sostenuto tutte le spese di trasporto della salma e che deve rilasciare la dichiarazione di responsabilità dello stato di indigenza del lavoratore deceduto.
La domanda deve essere completa di:
- documentazione attestante la relazione di parentela;
- certificato di morte della persona immigrata attestante data e luogo del decesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra Istituzione o Ente pubblico;
- fattura e/o altra documentazione contabile delle spese sostenute per il trasferimento della salma.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata:
- online sul sito INPS, attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 21 marzo 2012, n. 42), accedendo con le proprie credenziali;
- Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.