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Trattamento speciale di disoccupazione edile legge 6 agosto 1975, n. 427

Prestazione di disoccupazione per lavoratori licenziati da aziende edili e artigiane rivolta a lavoratori licenziati per cause riferibili all’impresa. Sono esclusi lavoratori licenziati per situazioni come licenziamento per giusta causa o dimissioni.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

Il trattamento speciale edile è una prestazione di disoccupazione per lavoratori licenziati da aziende edili e affini, anche artigiane. Il servizio è stato abrogato dal 1° gennaio 2017.

A chi è rivolto

La misura si rivolge ai lavoratori licenziati di aziende edili e affini, anche artigiane per:

  • cessazione dell’attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale;
  • fallimento.

Possono beneficiare del trattamento soltanto i lavoratori licenziati per cause specifiche riferibili all’impresa.

Sono esclusi i lavoratori licenziati per situazioni soggettive come licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie.

Come funziona

Decorrenza e durata

La prestazione decorre dalla data in cui i lavoratori hanno reso al Centro per l’Impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa e precisamente:

  • dal primo giorno di disoccupazione, cioè dal giorno successivo alla data in cui è cessata la prestazione di lavoro, nel caso in cui la dichiarazione di disponibilità venga resa entro sette giorni dal licenziamento;
  • dalla data della dichiarazione di disponibilità qualora venga resa dopo sette giorni dal licenziamento;
  • l’eventuale indennità di mancato preavviso non incide sulla decorrenza della prestazione.

Il trattamento speciale compete per il periodo di 90 giornate e viene corrisposto per un massimo di 30 giorni al mese, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, tranne che per febbraio poiché vengono corrisposte 28 giornate (29 negli anni bisestili).

Quanto spetta

La prestazione è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per un massimo di 547,39 euro (non più aggiornato dal 1991 a seguito dell’abolizione dell’indennità di contingenza).

La retribuzione media giornaliera equivale a un settimo della cifra che si ottiene dividendo l’orario di 40 ore settimanali per la retribuzione media oraria, assoggettata a contribuzione, nelle ultime quattro settimane di lavoro.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto individuale che preveda meno di 40 ore settimanali, la misura del trattamento speciale deve essere determinata con riferimento all’orario di lavoro stabilito fra le parti con il contratto di lavoro a tempo parziale.

Ai lavoratori che beneficiano del trattamento speciale in una delle giornate comprese tra il 18 e il 24 dicembre spetta anche l'assegno speciale natalizio che equivale a sei giorni di trattamento speciale, maggiorati degli assegni per il nucleo familiare.

Domanda

Requisiti

Per ricevere l'indennità nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro si devono avere almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali versati o dovuti per il lavoro prestato nell’edilizia.

Sono esclusi da tale computo eventuali periodi coperti da contribuzione figurativa. I periodi di fruizione del trattamento speciale di disoccupazione sono però riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

Il biennio temporale di riferimento può essere ampliato in base ai periodi considerati neutri dalle disposizioni vigenti per l’indennità ordinaria di disoccupazione come malattia, infortunio, Integrazione Salariale o servizio militare.

La validità ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione di anzianità è riconosciuta solo dal 2001. I periodi fino al 31 dicembre 2000 sono invece utili solo ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico.

La misura è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

Quando fare domanda

A seguito dell’introduzione dell’ASpI, attualmente sostituita dalla NASpI, ai licenziati fino al 30 dicembre 2016 destinatari del trattamento speciale conviene presentare, entro 68 giorni dalla data di licenziamento e in presenza dei requisiti, la domanda di NASpI in quanto quest’ultima viene pagata sicuramente per un periodo superiore ai 90 giorni.

I lavoratori avranno quindi convenienza a presentare la domanda per questa prestazione solo nel caso in cui la stessa sia inoltrata dopo 68 giorni dalla data del licenziamento.

Come fare domanda

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.