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APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Riconoscimento del prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili, che il beneficiario otterrà a maturazione del diritto.

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Specifico per
Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Lavoratori dipendenti

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021

Cos'è

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di bilancio 2018).

A chi è rivolto

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come funziona

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie (in allegato la documentazione tecnica relativa allo scambio dati tra INPS, istituti finanziatori e compagnie assicuratrici).

In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro. 

L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

  • il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi;
  • l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;
  • l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi;
  • il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione  dell'APE, non risulti  superiore al 30 per cento dell'importo mensile  del  trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili, di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare:

  • l’importo mensile;
  • la durata dell’APE;
  • la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

Domanda

REQUISITI

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere una età minima di 63 anni;
  • aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.

COME FARE DOMANDA

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS, utilizzando le proprie credenziali, la domanda di certificazione del diritto all’APE.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda di certificazione per l'inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE. All’interno dello stesso servizio sono consultabili lo stato della domanda e l’esito.

Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso delle proprie credenziali, all’invio della domanda di accesso all’APE, tramite il servizio “Ape Volontario – domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”. Per le istruzioni operative è possibile consultare il Manuale utente per la compilazione della domanda APE (pdf 2,05MB).

La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso, la domanda di APE decade ed è priva di effetti.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.