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Piccolo prestito agli iscritti Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al personale di Poste Italiane SpA iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST

Il servizio permette di inviare la domanda di piccoli prestiti a breve termine che coprono esigenze familiari per gli iscritti al Fondo Credito e il personale Poste Italiane SpA in attività di servizio iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti Pubblici- Pensionati- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023

Cos'è

Per le esigenze familiari degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e del personale di Poste Italiane S.p.A. in attività di servizio iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST, l’INPS concede piccoli prestiti a breve termine, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell’Istituto, da rimborsare con rate costanti trattenute su stipendio o pensione.

A chi è rivolto

Possono chiedere il piccolo prestito:

  • i dipendenti pubblici e i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito);
  • il personale di Poste Italiane SpA in attività di servizio iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST.

Per i prestiti erogati ai pensionati da Istituti bancari o società finanziarie in regime di convenzione, dietro cessione del quinto, l’INPS non è parte del contratto che viene stipulato tra il soggetto richiedente e l’istituto bancario /finanziario. L’INPS in tal caso applicherà solo la trattenuta sulla pensione; la competenza alle trattenute sulla pensione è della Direzione Centrale Pensioni – Area trattenute, di questo Istituto.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La prima rata di ammortamento viene trattenuta a partire dal secondo mese successivo a quello di erogazione della somma.

Nel caso di iscritto in attività di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, se il debitore passa alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica, per la prosecuzione della ritenuta mensile l’ufficio che provvede alle ritenute comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’INPS.

Per gli iscritti a tutte le gestioni, in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito l’efficacia dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'Istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR / TFS , applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR / TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito.

In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione oppure con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'INPS sul TFR / TFS.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché a una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto a una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito del piccolo prestito in corso.

Nel caso di incapienza delle predette indennità, il debito residuo deve essere versato direttamente dal debitore.

Il decesso del beneficiario del prestito estingue ogni obbligazione.

L’INPS non procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.

QUANTO SPETTA

Possono essere richiesti importi pari a una, due, tre o quattro mensilità nette di stipendio o di pensione, rimborsabili rispettivamente in:

  • 12 rate (prestiti annuali);
  • 24 rate (prestiti biennali);
  • 36 rate (prestiti triennali);
  • 48 rate (prestiti quadriennali).

I piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali si possono richiedere anche in doppia mensilità (due mensilità nette di stipendio o pensione per ogni anno di ammortamento, fino a otto mensilità da restituire in 48 mesi e solo se il richiedente è privo di altre trattenute in corso sullo stipendio o pensione, fermo restando che per il pensionato la trattenuta per piccolo prestito non può superare il quinto cedibile.

Le rate dei prestiti, rimborsabili in 12, 24, 36 o 48 rate, sono costituite da una quota interessi e da una quota capitale.

Sull’importo lordo della prestazione gravano:

  • un tasso di interesse nominale annuo in relazione alla Gestione di appartenenza del richiedente, consultabile nella tabella pubblicata tra gli allegati (TAN GDP; TAEG IPOST; TAEG GDP);
  • un’aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%;
  • un premio fondo rischi applicato per fasce di età alla scadenza e di durata del prestito, secondo la tabella allegata all’ultima pagina del regolamento prestiti.

L’importo delle spese di amministrazione e l’importo relativo all’aliquota prevista per il Fondo rischi vengono trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito.

Tra gli allegati è possibile consultare le tabelle riepilogative dei TAN e dei TAEG distinti per singola gestione di appartenenza del richiedente.

Relativamente all’applicazione del TAEG, si precisa che i tassi relativi hanno uno scopo puramente orientativo e possono variare in relazione alle condizioni specifiche del richiedente.

Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali corrisponde all'IBAN già fornito per l’accredito della pensione.

TERMINI DI RINNOVO E ESTINZIONE ANTICIPATA

Il piccolo prestito può essere rinnovato in corso di ammortamento dopo aver versato almeno 5 rate mensili per anno di restituzione.

Il rinnovo di un piccolo prestito in corso di ammortamento con richiesta di altro piccolo prestito della medesima gestione, pertanto, può essere richiesto dopo aver versato:

  • 5 mesi di pagamenti rateali per i prestiti annuali;
  • 10 mesi di pagamenti rateali per i prestiti biennali;
  • 15 mesi di pagamenti rateali per i prestiti triennali;
  • 20 mesi di pagamenti rateali per i prestiti quadriennali.

In caso di rinnovo, l’INPS chiude il prestito in corso e recupera il residuo debito sull’importo della concessione del nuovo piccolo prestito.

Nel caso di anticipata estinzione volontaria un nuovo piccolo prestito può essere richiesto solo dopo il decorso dei tempi per il rinnovo, calcolati a partire dalla data di decorrenza del prestito estinto anticipatamente.

È consentita l’estinzione anticipata, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo, compilando ed inoltrando l’apposito modulo per via telematica accedendo all’area riservata. Al richiedente verrà rimborsata nel calcolo del residuo la quota del Fondo rischi, pari al periodo di abbreviazione della garanzia.

Per effettuare la richiesta di anticipata estinzione del prestito in corso ammortamento, cliccare sul pulsante “Utilizza il servizio”.

Domanda

REQUISITI

I dipendenti in servizio presso amministrazioni statali o enti locali, obbligatoriamente iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), ed i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. in attività di servizio iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST devono:

  • vantare almeno un anno di servizio continuativo utile a pensione;
  • essere provvisti di retribuzione fissa e continuativa per l’intera durata del contratto;
  • essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni che permetta la concessione del prestito con durata estinguibile nell’arco di vigenza del contratto di lavoro.

Ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni, il piccolo prestito viene concesso solo per la durata degli anni mancanti alla scadenza del contratto di lavoro.

Per gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST non possono essere contratti prestiti la cui durata a scadenza superi la data di collocamento a riposo.

Il pensionato, ex dipendente di ente pubblico, è iscritto solo se alla richiesta di pensionamento ha presentato anche la domanda di adesione al Fondo Credito, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45 e successive modificazioni. Il pensionato che ha aderito al Fondo Credito deve versare il contributo con trattenuta sulla pensione dell’aliquota dello 0,15%.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online seguendo quanto illustrato all’interno del Manuale utente per piccolo prestito utente iscritto e pensionato.

Gli iscritti in attività di servizio alla Gestione Unitaria devono dapprima accedere al Portale INPS e generare un codice di sicurezza da comunicare alla propria amministrazione per procedere con la richiesta di attivazione domanda.

La comunicazione del codice di sicurezza alla propria amministrazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla propria Amministrazione di appartenenza e non tramite il Portale INPS. Successivamente all’attivazione della domanda da parte dall’amministrazione di appartenenza, l’iscritto potrà procedere al completamento ed all’invio della domanda.

I pensionati iscritti al Fondo Credito e gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST possono presentare la domanda:

  • online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST, preliminarmente alla presentazione on line della domanda, accedendo alla propria area riservata tramite le credenziali ed i canali sopra richiamati, devono richiedere il certificato stipendiale ai competenti servizi di Poste Italiane S.p.A.

Il certificato stipendiale sarà scaricabile dall’Area riservata del richiedente entro poche ore dalla richiesta previo ricevimento di specifico messaggio di avvenuta elaborazione del documento.

Il certificato stipendiale dovrà essere, quindi, allegato nel corso della presentazione on line della domanda di prestito.

In fase di presentazione della domanda, per tutte le Gestioni, attraverso il servizio dedicato, sarà necessario allegare la seguente documentazione:

  • ultimo cedolino di stipendio o cedolino della pensione in caso di richiedente pensionato e, solo nel caso di iscritti al Fondo Credito ex IPOST, anche il certificato stipendiale rilasciato da Poste Italiane S.p.A. o società collegate;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente che attesti la conformità e l’originalità dei documenti inviati in allegato alla domanda (sarà possibile rendere tale dichiarazione direttamente tramite la procedura di domanda senza dover allegare ulteriore documentazione);
  • copia di un documento di identità in corso di validità.

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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