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Riscatto dei periodi per gli iscritti alle gestioni private

Il servizio permette di richiedere, a titolo oneroso, il riscatto di alcuni periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione per gli iscritti alle Gestioni private.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati- Pensionati- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2022

Cos'è

I contributi da riscatto servono a coprire, con onere a carico del richiedente, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione. Sono accreditati a seguito dell'accoglimento della richiesta del lavoratore o del pensionato o loro superstiti.

A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento di un importo.

A chi è rivolto

La normativa prevede che possono chiedere il riscatto:

  • i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • gli iscritti a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
  • gli iscritti ai fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’INPS.

Come funziona

Le principali tipologie di riscatti sono:

 

  • riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
  • riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338);
  • riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
  • riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);
  • riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996);
  • riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996);
  • riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468);
  • riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662);
  • riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009 (articolo 4, comma 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, così come convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2; decreto legislativo 40/2017);
  • riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (articolo 51, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e articolo 3, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184);
  • riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151);
  • riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53);
  • riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26);
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

La domanda si presenta alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta. L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato a mezzo raccomandata dall’INPS o tramite PEC con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, che indica anche le modalità e i termini previsti per il versamento.

Il pagamento dell'onere si effettua utilizzando l’Avviso di Pagamento PagoPA.

È possibile stampare gli Avvisi di Pagamento PagoPA attraverso il “Portale dei pagamenti” del sito INPS, accedendo con le proprie credenziali , dal seguente percorso: Prestazioni e servizi> Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio. L’accesso al Portale dei pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.

In alternativa, è possibile richiedere l’invio tramite posta o email dell’avviso di pagamento pagoPA al Contact Center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA:

  • online dal sito www.inps.it, accedendo con le modalità sopra riportate, seguendo il percorso Prestazioni e servizi >Servizi> Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e rendite, tramite la modalità “Pagamento online PagoPA”, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento;
  • attraverso canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), come ad esempio:
    • agenzie della banca;
    • home banking dei Prestatori Servizi di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA);
    • sportelli ATM abilitati delle banche;
    • esercenti convenzionati con i Prestatori Servizi di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati);
    • uffici postali.

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito del sistema PagoPA all’indirizzo www.pagopa.gov.it.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti…) che impediscano il completamento della transazione.

 

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando le modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare le altre modalità di pagamento per le rate con scadenza successiva all’attivazione dell’addebito stesso.

L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti, seguendo il percorso: Prestazione e servizi >Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale. Quest'ultimo tipo di pagamento è concesso se il richiedente non è pensionato e se i contributi riscattati non sono da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico. 

In caso di versamento rateale:

  • per la generalità dei riscatti, il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 (fanno eccezione il riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31 dicembre 2007, il riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria e il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione cosiddetto “pace contributiva” per i quali è previsto il pagamento dilazionato in 120 rate, senza interessi);
  • l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato, ove previsto dalla relativa normativa, degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.

Se, nel corso della dilazione, l’interessato matura il diritto alla pensione e presenta la relativa domanda, il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda, che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti.

Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda presentata il giorno del versamento tardivo. Anche il tardivo versamento delle rate successive potrà essere considerato, a richiesta e se consentito dalla normativa, come nuova domanda. Se effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino, il ritardato versamento (per non più di cinque volte) verrà ritenuto valido e saranno addebitati gli interessi di dilazione.

L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato.

La rinuncia espressa da parte dell'assicurato prima della comunicazione di accoglimento oppure fatta tacitamente (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili per:

  • il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
  • l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
  • il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

Domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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