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Autorizzazione alla prosecuzione volontaria per invalidità, vecchiaia e superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di autorizzazione al versamento volontario dei contributi per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo per i lavoratori che hanno interrotto la propria attività.
Rivolto a:
Categorie
Persone con disabilità e invalidità- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023

Cos'è

È una possibilità riconosciuta dal nostro ordinamento previdenziale.

I lavoratori che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa possono proseguire volontariamente con il versamento dei contributi per perfezionare il diritto alla pensione e/o aumentarne l'importo (d.lgs. 184/1997 e d.lgs 184/1996).

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge:

  • ai lavoratori dipendenti o autonomi che hanno interrotto o sospeso l'attività;
  • ai titolari di Assegno di invalidità;
  • agli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell'Unione europea e Paesi convenzionati).

Come funziona

Il diritto può essere esercitato in caso di:

  • interruzione o sospensione di attività lavorativa per aspettativa non retribuita (motivi privati o malattia);
  • congedo parentale per astensione facoltativa (permessi di allattamento, giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni);
  • contratto di lavoro dipendente part-time.

I contributi volontari, versati per sé e per i familiari a carico, sono deducibili in dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) con riduzione dell’imponibile fiscale.

Non si può ricevere l'autorizzazione se il lavoratore:

  • svolge attività come dipendente iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o delle altre forme di previdenza;
  • svolge attività autonoma iscritto all'INPS (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, venditore porta a porta, libero professionista senza cassa di categoria);
  • è libero professionista iscritto all'apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri, ecc.);
  • è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle suddette Gestioni o Casse di previdenza.

Domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.