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Autorizzazione alla prosecuzione volontaria per invalidità, vecchiaia e superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di autorizzazione al versamento volontario dei contributi per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo per i lavoratori che hanno interrotto la propria attività.
Rivolto a:
Categorie
Persone con disabilità e invalidità- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021

Cos'è

Nel corso della vita lavorativa possono intervenire fatti, estranei o meno alla volontà del lavoratore, che interrompono temporaneamente o definitivamente l'attività e di conseguenza la copertura assicurativa.

In questo caso, la legge prevede la possibilità di versare ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quelli già accumulati, per raggiungere il diritto alla pensione o per incrementarla.

A chi è rivolto

Possono chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria:

  • i lavoratori dipendenti o autonomi che hanno interrotto o sospeso l'attività;
  • i titolari di assegno di invalidità;
  • gli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell'Unione europea e Paesi convenzionati).

Come funziona

In particolare, se il lavoratore ha:

  • interrotto o sospeso l'attività lavorativa per aspettativa non retribuita (motivi privati o malattia);
  • usufruito del congedo parentale per astensione facoltativa, permessi di allattamento, giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni;
  • stipulato un contratto di lavoro dipendente part-time.

I contributi volontari contributi volontari, versati per sé e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta ai fini fiscali.

Non si può ricevere l'autorizzazione se il lavoratore:

  • svolge attività come dipendente iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o delle altre forme di previdenza;
  • svolge attività autonoma (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, venditore porta a porta, libero professionista senza cassa di categoria) iscritto all'INPS;
  • è libero professionista iscritto all'apposita cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.);
  • è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o casse di previdenza.

Domanda

L’istanza deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato. 

In alternativa, può essere effettuata tramite: 

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; 

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.