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Persone con disabilità e invalidità- Dipendenti privati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021
Cos'è
Nel corso della vita lavorativa possono intervenire fatti, estranei o meno alla volontà del lavoratore, che interrompono temporaneamente o definitivamente l'attività e di conseguenza la copertura assicurativa.
In questo caso, la legge prevede la possibilità di versare ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quelli già accumulati, per raggiungere il diritto alla pensione o per incrementarla.
A chi è rivolto
Possono chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
- i lavoratori dipendenti o autonomi che hanno interrotto o sospeso l'attività;
- i titolari di assegno di invalidità;
- gli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell'Unione europea e Paesi convenzionati).
Come funziona
In particolare, se il lavoratore ha:
- interrotto o sospeso l'attività lavorativa per aspettativa non retribuita (motivi privati o malattia);
- usufruito del congedo parentale per astensione facoltativa, permessi di allattamento, giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni;
- stipulato un contratto di lavoro dipendente part-time.
I contributi volontari contributi volontari, versati per sé e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta ai fini fiscali.
Non si può ricevere l'autorizzazione se il lavoratore:
- svolge attività come dipendente iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o delle altre forme di previdenza;
- svolge attività autonoma (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, venditore porta a porta, libero professionista senza cassa di categoria) iscritto all'INPS;
- è libero professionista iscritto all'apposita cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.);
- è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o casse di previdenza.
Domanda
L’istanza deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può essere effettuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.