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Ricongiunzione dei contributi da qualsiasi gestione previdenziale verso gestioni previdenziali dipendenti privati

Il servizio permette di trasferire in una sola gestione le contribuzioni esistenti in almeno due diverse Gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica. È rivolto al lavoratore diretto interessato o ai suoi superstiti.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022

Cos'è

La ricongiunzione è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento della pensione.

A chi è rivolto

Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti. La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

Domanda

Requisiti

La legge 7 febbraio 1979, n. 29 e la legge 5 marzo 1990, n. 45 regolano l'istituto della ricongiunzione.

L'articolo 1, legge 29/1979 regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall'INPS. I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex INPDAP, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.

Fino al 30 luglio 2010, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza spese per il richiedente. Dal 31 luglio 2010, invece, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa. L'importo da pagare viene calcolato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la loro valutazione ai fini pensionistici (art. 12, comma 12 septies, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; sentenza Corte Costituzionale 23 maggio - 23 giugno 2017 n. 147; circolare INPS 19 luglio 2017, n. 116).

La ricongiunzione dei contributi delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo.

Articolo 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29

L'articolo 2, legge 29/1979 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Può accedere alla ricongiunzione di cui al citato articolo 2, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

  • nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.

L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa.

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29 che disciplina la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ricongiunzione liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45

Secondo quanto previsto dalla legge 45/1990 i liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. La ricongiunzione è onerosa.

La circolare INPS 5 novembre 2010, n. 142 illustra le novità introdotte dalla legge 122/2010 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2, legge 29/1979 e le conseguenze che si determinano con l'avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la gratuità della costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con riguardo ai Fondi speciali INPS.

Quando fare domanda

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

È consentita per la seconda volta se il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

In mancanza del requisito assicurativo e contributivo innanzi descritto, la seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata all'atto del pensionamento e solo nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.

Come fare domanda

Le domande di trasferimento dei contributi:

  • nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, legge 29/1979;
  • nel Fondo Quiescenza Poste, nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato SpA, nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (Gestioni ex Enpals) e nei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo, ai sensi dell'articolo 2, legge 29/1979;
  • dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi dell'articolo 1, legge 45/1990;
  • nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo

devono essere presentate online all'INPS attraverso il servizio dedicato o in alternativa tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Se la domanda è accolta, l'importo da pagare viene notificato dall'INPS.

È possibile pagare con gli Avvisi di Pagamento pagoPA:

  • online sul sito INPS, tramite il Portale dei pagamenti, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento;
  • attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento, come ad esempio:
    • agenzie della banca;
    • home banking dei Prestatori di Servizio di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
    • sportelli ATM abilitati delle banche;
    • esercenti convenzionati con i Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati);
    • uffici postali.

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito del sistema pagoPA.

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell'agenzia bancaria o nell'ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l'opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell'addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti, etc.) che impediscano il completamento della transazione.

Una volta comunicata l'autorizzazione dell'addebito, l'INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell'anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall'INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di pagamento successivo all'attivazione stessa.

L'addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all'agenzia bancaria o all'ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

All'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, l'attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei Pagamenti (servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”, sezione “Pagamenti effettuati”).

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale.

La rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti e prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi.

In caso di versamento rateale:

  • l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi ove previsto dalla normativa in materia;
  • l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Si precisa che:

  • il mancato versamento dell'importo in un'unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione;
  • per le rate successive (dalla quarta rata a seguire) il mancato pagamento di due rate consecutive comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato;
  • se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione, l'interessato dovrà rivolgersi agli uffici della sede INPS competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima;
  • l'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda di ricongiunzione potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.