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Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare

Il servizio permette di inviare la domanda di intervento del Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare per lavoratori dipendenti che hanno cessato un rapporto di lavoro e sono iscritti a una forma pensionistica complementare.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori dipendenti - Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022

Cos'è

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, istituito presso l'INPS dall'articolo 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, interviene nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare i contributi alla forma previdenziale complementare alla quale il lavoratore ha aderito.

Il Fondo è finanziato da una quota pari all'1% del contributo di solidarietà (articolo 9-bis, legge 1° giugno 1991, n. 166) dovuto dal datore di lavoro sulle contribuzioni o somme destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota TFR.

A chi è rivolto

Il Fondo tutela tutti i lavoratori dipendenti iscritti a una delle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo n. 252/2005.

In caso di morte dell'assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) alla pensione indiretta, se indicati come beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare.

In caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda può essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'AGO alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari delle prestazioni.

Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere l'integrazione dei contributi direttamente al Fondo di garanzia.

Come funziona

Sono garantiti dal Fondo:

  • il contributo del datore di lavoro;
  • il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato;
  • la quota di TFR conferita al Fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato (tale quota, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297).

Inoltre, il Fondo provvede a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR. I contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti. Sono quindi esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

È esclusa inoltre la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi e ogni altro onere accessorio.

Il Fondo di Garanzia versa l'importo relativo ai contributi omessi direttamente alla forma pensionistica complementare in cui si è manifestata l'omissione contributiva o presso la quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la posizione. Non vi è quindi la corresponsione diretta al lavoratore.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare INPS 22 febbraio 2008 n. 23 e nel messaggio 11 maggio 2016 n. 2084.

Domanda

Requisiti

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. I requisiti sono gli stessi previsti per l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, oltre a quello dell'iscrizione a una forma pensionistica complementare prevista dal decreto legislativo 252/2005 alla data di presentazione della domanda.

Il Fondo di previdenza complementare al quale è iscritto il lavoratore al momento della domanda può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva. Il Fondo di garanzia interviene sia nel caso in cui il credito relativo all'omissione contributiva è stato ammesso a favore del lavoratore sia quando è stato ammesso in favore del fondo di previdenza complementare.

Quando fare domanda

Le domande possono essere presentate a partire degli stessi termini previsti per il Fondo di garanzia del TFR, il relativo diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Come fare domanda

Le domande devono essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio dedicato Fondi di garanzia - Domanda (Cittadino), oppure attraverso gli enti di patronato, servizio Fondi di garanzia - Domanda (Patronati) o i legali, servizio Fondi di garanzia - Domanda (Avvocati).

Le domande vengono indirizzate direttamente alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza lavoratore.

Se la domanda viene inoltrata dal legale è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e la delega per la presentazione (modulo SR187).

La documentazione da allegare alla domanda telematica è la stessa prevista per la richiesta di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro. In aggiunta devono essere prodotti i seguenti moduli: 

  • SR95 - Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale, debitamente compilato e firmato;
  • SR98 - Dichiarazione del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare, dalla quale deve risultare che il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione;
  • SR96 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (alternativa al modulo SR95 in caso di esecuzione individuale o di procedura aperta in uno stato estero membro dell'Unione europea).