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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2026
Cos'è
L'indennità per riposi giornalieri (“riposi per allattamento”) spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti.
Copre le ore di permesso giornaliero per la cura del bambino durante il primo anno di vita o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore.
A chi è rivolto
Si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile c.d. assicurati ex IPSEMA.
Le lavoratrici domestiche e a domicilio non hanno diritto ai riposi giornalieri.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
È possibile usufruire di:
- due ore al giorno di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere;
- un'ora, se l'orario è inferiore a sei.
I riposi raddoppiano in caso di:
- parto gemellare o plurimo;
- adozione o affidamento di due bambini o più, anche entrati in famiglia in date diverse.
Se il bambino frequenta un asilo nido o altra struttura vicino al luogo di lavoro, messa a disposizione dal datore di lavoro, i riposi si riducono della metà:
- un'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a sei ore;
- mezz'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.
QUANTO SPETTA
L'indennità è pari alla retribuzione.
Domanda
REQUISITI
È necessario possedere i seguenti requisiti:
- avere un valido rapporto di lavoro in corso;
- il minore deve essere vivente.
Il padre lavoratore:
- può richiedere sempre il riposo giornaliero nel caso il caso in cui la madre sia deceduta o sia gravemente inferma;
- può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che rinuncia o non ha diritto ai riposi;
- non può richiederlo se la madre lavoratrice dipendente è in astensione obbligatoria o facoltativa, oppure assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale;
- non può richiedere il riposo se la madre non è lavoratrice;
- in caso di parto plurimo, può utilizzare le ore aggiuntive anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata prima dell'inizio del periodo di riposo giornaliero e comunque non oltre l’anno di prescrizione.
Per le lavoratrici e lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche dipende dalla residenza dell'assicurato.
Se il datore di lavoro non utilizza il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata dalla circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173.
Per eventi insorti dal 1° gennaio 2026, superata la facoltatività dell’anticipazione datoriale (2G), anche a tale categoria di lavoratori si applicano le disposizioni sul pagamento anticipato dal datore di lavoro e conseguente conguaglio (messaggio 10 novembre 2025, n. 3368).
La competenza territoriale alla gestione delle pratiche dipende dalla residenza dell'assicurato.
COME FARE DOMANDA
Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro.
Le lavoratrici che hanno diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS (agricole, spettacolo a termine o saltuarie, in cassa integrazione anche in deroga) devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza.
I lavoratori dipendenti devono presentare esclusivamente domanda online sia al proprio datore di lavoro che all'istituto, attraverso uno dei seguenti canali:
- servizio online dedicato, cliccando su “Utilizza il servizio”;
- Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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