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Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per riposi giornalieri riconosciuti per la cura del bambino durante il primo anno dall'ingresso. È rivolto a lavoratori dipendenti ed ex IPSEMA.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2022

Cos'è

L'indennità per riposi giornalieri (cosiddetti “riposi per allattamento”) spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti a copertura dei permessi orari riconosciuti per la cura del bambino, durante il suo primo anno di vita ovvero durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

A chi è rivolto

Hanno diritto ai riposi per allattamento le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA.

Come funziona

Decorrenza e durata

Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

Nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà:

  • un'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a sei ore;
  • mezz'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.

Quanto spetta

L'indennità è pari alla retribuzione.

Domanda

Requisiti

La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso e il minore deve essere vivente.

Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.

Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.

Quando fare domanda

La domanda va presentata prima dell'inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche dipende dalla residenza dell'assicurato. Se il datore di lavoro non utilizza il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata dalla circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173.

Come fare domanda

Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l'Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga.

I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all'istituto esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato, cliccando su “Accedi al servizio”;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.