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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2020
Cos'è
Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 è istituito presso l'INPS il Casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai trattamenti pensionistici a carico di:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
- regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
- qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
A chi è rivolto
Il Casellario è rivolto agli enti previdenziali e bilaterali.
Come funziona
Gli enti erogatori di pensioni trasmettono al Casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate dall'INPS agli enti interessati.
Le comunicazioni annuali al Casellario centrale dei pensionati devono essere effettuate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
I dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo di ciascun trimestre devono essere comunicati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso (comunicazione trimestrale):
- entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nel caso in cui in un trimestre non si siano verificate iscrizioni né cancellazioni, né variazioni di importo la comunicazione trimestrale non deve essere effettuata.
Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere fatta la comunicazione annuale relativa ai trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente e dei trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso, la comunicazione relativa alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo del quarto trimestre dell'anno precedente può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale, in luogo della separata comunicazione prevista entro il 31 gennaio.
Entro il mese di giugno di ciascun anno, sulla base dei dati e degli elementi individuati e mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, il Casellario centrale dei pensionati:
- individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici;
- calcola l'aliquota IRPEF dei percipienti e le relative detrazioni d’imposta;
- comunica all’ente che eroga il trattamento l’aliquota IRPEF e le detrazioni da applicare sullo stesso;
- determina la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nei confronti dei soggetti titolari di più trattamenti pensionistici, soggetti alla disciplina del cumulo di perequazione, e comunica il coefficiente di rivalutazione (perequazione) all’ente.