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Documenti
Pubblicazione: 30 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021
Cos'è
L’INPS riconosce un assegno integrativo per malattia agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio che incorrano nella riduzione della retribuzione nella misura del 50% o nella sospensione della stessa, a causa di assenze dal servizio per malattia avvenute non oltre i 12 mesi precedenti la data della domanda.
A chi è rivolto
L’assegno integrativo per malattia spetta agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio.
Come funziona
L’assegno integrativo per malattia è concesso in misura diversa a seconda dell’avvenuta riduzione o sospensione della retribuzione e del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza:
- in caso di riduzione della retribuzione del 50%, la percentuale di intervento è del 40% della retribuzione lorda in caso di valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24mila euro e del 30% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori;
- in caso di sospensione della retribuzione, la percentuale di intervento è dell’80% della retribuzione lorda in caso di valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24mila euro e del 60% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.
Domanda
Come fare domanda
La domanda di concessione dell’assegno integrativo per malattia deve essere compilata utilizzando il modulo EN020 (reperibile dalla funzione Accedi al Servizio) da spedire tramite PEC a dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it o in alternativa a mezzo di raccomandata A/R a INPS – Direzione centrale credito, welfare e strutture sociali - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.
Alla domanda devono essere allegate:
- la copia del decreto di riduzione al 50% o di sospensione della retribuzione, emesso dall’autorità scolastica competente;
- le copie dei cedolini dello stipendio, dalle quali risulti l’avvenuta riduzione o sospensione;
- la copia di un cedolino dello stipendio antecedente all’intervenuta riduzione o sospensione della retribuzione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.