Elenco di alcuni suggerimenti inerenti la ricerca effettuata

Ti trovi in:

Assegno integrativo per malattia Gestione Assistenza Magistrale

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno integrativo per malattia a causa di assenze dal servizio per malattie avvenute non oltre i 12 mesi precedenti alla data della domanda per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 30 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2023

Cos'è

È un Assegno integrativo per malattia riconosciuto agli iscritti in servizio alla Gestione Assistenza Magistrale che, a causa di assenze dal servizio per malattia, incorrano: 

  • nella riduzione del 50% della retribuzione;
  • nella sospensione della stessa. 

Le assenze dal servizio per malattia devono essere avvenute non oltre 12 mesi prima della data della domanda. 

A chi è rivolto

Agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio.

Come funziona

L’Assegno integrativo per malattia è corrisposto in misura diversa nei seguenti casi:

  • riduzione della retribuzione;
  • sospensione della retribuzione;
  • valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

In caso di riduzione della retribuzione del 50%, la percentuale è:

  • del 40% della retribuzione lorda per valore ISEE fino a 24mila euro;
  • del 30% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.

In caso di sospensione della retribuzione, la percentuale è:

  • dell’80% della retribuzione lorda, per valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24mila euro;
  • del 60% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.

Domanda

COME FARE DOMANDA

Cliccando su "Utilizza il servizio" è possibile scaricare il modulo EN020 per la domanda di concessione dell’assegno.

Il modulo compilato può essere spedito:

Alla domanda devono essere allegate:

  • copia del decreto di riduzione al 50% o di sospensione della retribuzione, emesso dall’autorità scolastica competente;
  • copie dei cedolini dello stipendio, dove risulti l’avvenuta riduzione o sospensione;
  • copia di un cedolino dello stipendio antecedente alla riduzione o sospensione della retribuzione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Prova l'IA di tipo generativo sul nuovo Assistente Virtuale

Prova il nuovo assistente virtuale INPS oggi pronto per parlare di Pensione "Opzione donna"