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Pensione Quota 100

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione per lavoratori dipendenti e autonomi, con un’età anagrafica minima di 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 4 febbraio 2019 Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2023

Cos'è

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una Gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della “finestra”;
  • di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della prma è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

INCUMULABILITÀ

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la prestazione se, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, sono in possesso di:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria indicate preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.