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Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario di TFS/TFR

Il servizio mette a disposizione la gestione del rilascio della garanzia ai fini di un finanziamento. È rivolto agli enti che erogano i TFS e i TFR. L’attestato di rilascio di garanzia è inviato all’ente erogatore via PEC.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 22 giugno 2021 Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2021

Cos’è

L’INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR), da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2018, n. 26, mette a disposizione un servizio per la gestione del rilascio della garanzia ai fini del finanziamento.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli enti erogatori, fatta eccezione dell’INPS, che gestiscono l’erogazione del TFS/TFR ai propri dipendenti.

Come funziona

L’ente erogatore deve innanzitutto registrarsi nell’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov.it. La registrazione certifica, a tutti gli effetti di legge, che l’ente erogatore rientra tra i datori di lavoro di cui all’articolo 23, comma 1, decreto-legge 4/2019 e costituisce titolo per accedere ai servizi telematici dedicati.

Il personale dell’ente erogatore già abilitato può accedere, tramite le proprie credenziali, al “Servizio online enti erogatori” del portale INPS. Il servizio verifica subito se l’ente erogatore è registrato nella sezione del portale lavoropubblico.gov.it. In caso di mancata registrazione, la procedura non permette la prosecuzione delle attività.

Il servizio mette a disposizione le funzionalità “Richiesta di rilascio della garanzia”, per effettuare l’acquisizione online della garanzia, e “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”, per monitorare lo stato delle richieste inviate all’Istituto.

Accedendo alla funzionalità di “Richiesta di rilascio della garanzia”, la procedura richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’ente erogatore;
  • dati identificativi del dipendente che richiede il finanziamento;
  • numero della proposta di contratto di finanziamento.

 

In funzione di questi dati, la procedura calcola la misura della commissione di accesso al Fondo di garanzia ed evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto di finanziamento, consentendo le necessarie modifiche. Selezionando l’opzione “invio” viene perfezionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della proposta di contratto di finanziamento.

La procedura effettua, inoltre, i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare:

  • verifica la registrazione della banca destinataria della proposta di finanziamento nell’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov.it, dedicata alle banche aderenti all’Accordo quadro approvato con il decreto ministeriale 19 agosto 2020, n. 51. Nel caso di banche non configurate nel portale, la procedura non permette la prosecuzione delle attività;
  • accerta la sussistenza dei presupposti per l’accantonamento delle risorse finanziarie a copertura del rischio derivante dalla proposta di finanziamento, nel bilancio del Fondo di garanzia, determinandone la relativa misura.

Se i controlli danno esito positivo, la procedura rilascia la garanzia del Fondo a copertura del rischio della proposta di contratto di finanziamento, con evidenza dei relativi dati identificativi e del numero di iscrizione al Fondo che contraddistingue univocamente la garanzia medesima. In assenza di anomalie il rilascio della garanzia avviene in tempo reale.

L’attestato di rilascio della garanzia è inviato all’ente erogatore via PEC, ma è consultabile anche attraverso la funzionalità “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia”.

Domanda

Per richiedere l’accesso al servizio, gli enti devono compilare il modulo RA012.