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Gestione dei ricorsi in materia di iscrizione e contributi di competenza dei Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio permette di ricorrere contro atti emanati dall'Istituto in materia di iscrizione e contributi a carico della Gestione Dipendenti Pubblici. Il termine per l'invio del responso è di 90 giorni. I ricorsi vanno presentati in via telematica.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 14 settembre 2021 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos’è

Contro gli atti emanati dalle strutture dell’Istituto in materia di iscrizione e contributi a carico della Gestione Dipendenti Pubblici è ammessa la presentazione di ricorso amministrativo ai Comitati di Vigilanza.

A chi è rivolto

Possono presentare ricorso gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Come funziona

Il ricorrente deve presentare ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’atto impugnato.

I Comitati di Vigilanza sono:

  • Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;
  • Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali;
  • Comitato di Vigilanza per le pensioni ai sanitari;
  • Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico;
  • Comitato di Vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali e ai coadiutori;
  • Comitato di Vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Il termine previsto per la decisione è di 90 giorni che decorrono dalla data di ricezione del protocollo informatico. Il comitato ha comunque il potere di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, d.p.r. 368/1997 si applicano ai ricorsi le disposizioni previste dal d.p.r. 1199/1971 sui ricorsi gerarchici.

Domanda

I ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza possono essere presentati all'Istituto esclusivamente in via telematica, tramite il servizio “Ricorsi online” (lo stesso utilizzato per i ricorsi ai comitati centrali degli iscritti alla gestione privata).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.