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Bonus ai lavoratori fragili - Indennità una tantum

Il servizio permette di presentare domanda di contributo una tantum di 1.000 euro per l'indennità da lavoro riconosciuta ai lavoratori fragili per l'anno 2021. Il bonus è compatibile con altre indennità. È rivolto ai lavoratori del settore privato.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 8 agosto 2022 Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2023

Cos'è

Il “Bonus ai lavoratori fragili” è un'indennità una tantum di mille euro.

A chi è rivolto

È riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • che hanno diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS;
  • che abbiano fruito nel 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020), qualora la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Non spetta, invece:

  • ai collaboratori familiari (colf e badanti);
  • agli impiegati dell'industria;
  • ai quadri (industria e artigianato);
  • ai dirigenti;
  • ai portieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

QUANTO SPETTA

L’indennità pari a mille euro può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni di disoccupazione o ad altro titolo percepite dal richiedente.

Domanda

REQUISITI

Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti relativi al 2021:

  • essere stato lavoratore dipendente del settore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
  • aver presentato uno o più certificati di malattia (articolo 26, comma 2, decreto-legge 18/2020, convertito in legge 27/2020), in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o di certificazione di rischio, derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
  • aver superato il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa prevista per il lavoratore che presenta la domanda;
  • non aver reso la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto indicato sopra con autocertificazione (ai sensi degli artt. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di bonus (di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021) l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.

QUANDO FARE DOMANDA

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato al 30 novembre 2022.

COME FARE DOMANDA

Esclusivamente online dal sito web dell’Istituto attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito su iban intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), il beneficiario è tenuto ad allegare, se non già prodotto all’INPS per precedenti richieste di pagamento, il modulo di identificazione finanziaria MV70, scaricabile dal portale web.

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