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Accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori

Il servizio permette di presentare la domanda di accredito a fini pensionistici dei contributi figurativi relativi allo svolgimento di attività socialmente utili in progetti finanziati da Enti utilizzatori. È rivolto ai lavoratori socialmente utili.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 23 luglio 2018 Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2023

Cos'è

È la contribuzione figurativa:

  • valida solo per il raggiungimento del diritto alla pensione;
  • riconosciuta per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nei cosiddetti progetti “autofinanziati” (progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori);
  • erogata mensilmente con Assegno per attività socialmente utili (“Assegno ASU”).

A chi è rivolto

La contribuzione figurativa spetta ai lavoratori socialmente utili (LSU):

  • impegnati in progetti approvati da Regioni/Enti locali non convenzionati con l’INPS
    (art. 11, commi 4 e 6, d. l. 1° dicembre 1997, n. 468);
  • avviati alle attività prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Come funziona

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare INPS 7 ottobre 2016, n. 188 sono state comunicate le condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa:

  • il progetto nel quale è impegnato il lavoratore socialmente utile deve essere stato approvato dalla competente Commissione regionale per l’impiego (CRI) anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 81/2000;
  • le attività socialmente utili devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e devono risultare dalle delibere di istituzione del progetto e dalle singole delibere di proroga delle attività adottate dall’Ente utilizzatore;
  • i periodi da accreditare sono quelli di lavoro effettivo.
    Non costituiscono interruzioni che implicano la fuoriuscita dal bacino dei LSU i periodi di sospensione previsti dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 468/97 e le assenze previste dai commi 10-18 dello stesso articolo che non hanno comportato la sospensione dal sussidio.

A comprova dello svolgimento dell’attività socialmente utile prestata, deve essere inoltre prodotta attestazione relativa ai compensi erogati dall’Ente utilizzatore.

Domanda

L’Ente utilizzatore/finanziatore presso il quale il lavoratore ha svolto l’attività socialmente utile, presenta la domanda online attraverso il servizio dedicato.

Per richiedere l’abilitazione ad accedere al servizio, l’Ente deve compilare l’apposito modulo RA012.

Il servizio online dedicato per l’invio della domanda è finalizzato:

  • a trasmettere l’elenco dei lavoratori e dei periodi da accreditare;
  • all’invio degli allegati relativi a ogni lavoratore (delibere C.R.I., delibere Ente utilizzatore, eventuali dichiarazioni di responsabilità per periodi di sospensione, CUD, buste paga, etc.).

Per conoscere lo stato di avanzamento della domanda, il lavoratore può rivolgersi all’Ente (messaggio 27 luglio 2018, n. 3012).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.