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Pubblicazione: 23 luglio 2018 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
Cos'è
È la contribuzione figurativa, valida ai soli fini del raggiungimento del diritto a pensione, riconosciuta per lo svolgimento di attività socialmente utili in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (progetti cosiddetti “autofinanziati”). Per le suddette attività è corrisposto il sussidio mensile denominato “Assegno ASU”.
A chi è rivolto
La contribuzione figurativa spetta ai lavoratori socialmente utili (LSU) impegnati in progetti approvati (ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) da regioni/enti locali non convenzionati con l’INPS e avviati alle attività anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Come funziona
A seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare INPS 7 ottobre 2016, n. 188 sono state rese note le condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa:
- il progetto nel quale è impegnato il lavoratore socialmente utile deve essere stato approvato dalla competente Commissione regionale per l’impiego (CRI) anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 81/2000;
- le attività socialmente utili devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità e devono risultare dalle delibere di istituzione del progetto e dalle singole delibere di proroga delle attività adottate dall’Ente utilizzatore;
- i periodi da accreditare sono quelli di lavoro effettivo; non costituiscono interruzioni che implicano la fuoriuscita dal bacino dei LSU i periodi di sospensione previsti dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 468/97 e le assenze previste dai commi 10-18 dello stesso articolo che non hanno comportato la sospensione dal sussidio.
A comprova dello svolgimento dell’attività socialmente utile prestata, deve essere inoltre prodotta attestazione relativa ai compensi erogati dall’Ente utilizzatore.
Domanda
La domanda deve essere presentata online all’INPS dall’Ente utilizzatore/finanziatore presso il quale il lavoratore ha svolto l’attività socialmente utile. Il lavoratore potrà rivolgersi all’Ente per conoscere lo stato di avanzamento della domanda.
Il servizio telematico dedicato per l’invio della domanda è finalizzato, in particolare, a trasmettere l’elenco dei lavoratori e dei periodi da accreditare, nonché all’invio degli allegati relativi a ogni lavoratore (delibere C.R.I., delibere Ente utilizzatore, eventuali dichiarazioni di responsabilità per periodi di sospensione, CUD, buste paga…).
Per richiedere l’accesso al servizio, gli Enti devono compilare l’apposito modulo RA012.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.