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Il servizio permette di presentare la domanda di assegno di solidarietà ai familiari superstiti di iscritti alla Gestione Magistrale deceduti in attività di servizio che si trovino in stato di bisogno economico.
Specifico per
Familiari superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale deceduti in attività di servizio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2023

Cos'è

L'assegno di solidarietà è un contributo concesso ai familiari superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale deceduti in attività di servizio.

A chi è rivolto

Possono accedere alla prestazione i familiari superstiti di iscritti alla Gestione Magistrale che si trovino in stato di bisogno economico.

Come funziona

I beneficiari dell'assegno di solidarietà che si trovino in stato di bisogno economico e che siano in possesso di un ISEE non superiore a 40mila euro, riferito al nucleo familiare di appartenenza, sono individuati nel seguente ordine: 

  • coniuge superstite, che non abbia contratto nuovo matrimonio;
  • orfano, minorenne o maggiorenne;
  • in assenza di vedovo/a e orfani, il genitore dell’iscritto deceduto in attività di servizio, a totale carico di quest’ultimo alla data del decesso;
  • in assenza di vedovo/a e orfani, il fratello o la sorella, maggiorenni, dell’iscritto deceduto in attività di servizio, permanentemente inabili al lavoro e a carico dell’iscritto stesso alla data del decesso.
     

Domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Si può accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d'Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.