Ti trovi in:

Assegno per il Nucleo Familiare – Lavoratori agricoli

Il servizio consente di richiedere una prestazione economica per nuclei familiari di lavoratori agricoli. La determinazione dell’importo tiene conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 26 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 21 aprile 2023

Cos'è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori agricoli.

A chi è rivolto

L’ANF spetta ai lavoratori dipendenti agricoli che lavorano in Italia:

  • operai a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (OTD);
  • operai a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno (OTI).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga, o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio/unione civile, nascita di figli).

Il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio, separazione legale del coniuge/scioglimento unione civile, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti autorizzati dall'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

Nel caso in cui il richiedente lavoratore agricolo abbia diritto all’indennità di disoccupazione, la richiesta di ANF può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di prestazione.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene riconosciuto e determinato in base a:

  • tipologia del nucleo familiare
  • numero dei componenti
  • ·reddito complessivo del nucleo familiare.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

La misura dell’Assegno varia in base alle giornate di lavoro effettuate.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) iscritti per l'intero anno, spettano 312 assegni giornalieri.

In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione.

Agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’assegno spetta per l'intero anno.

Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%).

Agli OTD l'assegno spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione indennizzate coperte da contribuzione figurativa.

Gli impiegati in agricoltura rientrano nella fattispecie dei lavoratori dipendenti del settore non agricolo e, permanendo il rapporto di lavoro, l’Assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese.

Verranno presi in considerazione i redditi del nucleo familiare assoggettabili a IRPEF, al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Verranno considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Se la richiesta riguarda, quindi, periodi compresi nel primo semestre (da gennaio a giugno) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Alla formazione del reddito concorrono anche:

  • redditi da lavoro autonomo;
  • redditi da immobili compresa la casa di abitazione;
  • redditi da terreni.

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76) con regolare contratto di convivenza (art. 1, co. 50, legge 76/2016) deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

DECADENZA

Il diritto termina alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

REQUISITI

Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per richieste di prestazioni ANF attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali,  nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022,
il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

  • che risiedono in Italia;
  • che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;

che risiedono in Paese terzo, se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

COME FARE DOMANDA

L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.

Nel caso in cui il richiedente lavoratore agricolo abbia diritto all’indennità di disoccupazione, la richiesta di ANF può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di prestazione.

Modalità di presentazione della domanda per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)

La domanda di ANF, nei casi previsti da CCNL, deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo (circolare INPS 23 marzo 2023, n. 45, p. 3.2).

L’ANF, in questi casi, deve essere anticipato dal datore di lavoro che porterà poi la somma a conguaglio.

La domanda di Autorizzazione ANF (ANF 43) deve essere allegata nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che la stessa può essere presentata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data della domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) attraverso il canale telematico, mediante i seguenti canali:

  • servizio online dedicato, accessibile dal cittadino munito di credenziali, dal sito dell’Istituto
  • Contact center multicanale chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

ALTRE INFORMAZIONI

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988. Il riepilogo ed il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.

Alla luce dell’art. 1, decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei con figli o orfanili, è abrogato. Infatti, è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, nel caso di pagamenti diretti per operai agricoli, è stato fissato in 115 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Servizi correlati

Ti potrebbero essere utili servizi che fanno parte dello stesso processo