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Pubblicazione: 26 aprile 2022 Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022
Cos'è
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori agricoli.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’Assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).
La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988 ed il riepilogo ed il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta ai lavoratori dipendenti agricoli sia a tempo determinato (OTD) che a tempo indeterminato (OTI), che lavorano in Italia.
Alla luce dell’art. 1, decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato. Infatti, è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Come funziona
Decorrenza e durata
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga, o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio/unione civile, nascita di figli).
La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio, separazione legale del coniuge/scioglimento unione civile, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
Nel caso in cui il richiedente lavoratore agricolo abbia diritto all’indennità di disoccupazione, la richiesta di ANF può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di prestazione.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
La misura dell’Assegno varia in base alle giornate di lavoro effettuate.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) iscritti per l'intero anno, spettano 312 assegni giornalieri.
- In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione.
Agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l'Assegno per il Nucleo Familiare spetta per l'intero anno.
- Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%).
- Agli OTD l'Assegno per il Nucleo Familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione indennizzate coperte da contribuzione figurativa.
Gli impiegati in agricoltura rientrano nella fattispecie dei lavoratori dipendenti del settore non agricolo e, permanendo il rapporto di lavoro, l’assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese.
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
Concorrono alla formazione del reddito assoggettabile all’IRPEF anche i redditi da lavoro autonomo, redditi da immobili compresa la casa di abitazione, redditi da terreni.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, Legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, Legge n. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Decadenza
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.
Domanda
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Requisiti
Si riportano di seguito i requisiti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022 (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- l'unito civilmente ai sensi dell'art. 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Se il richiedente è straniero, può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. Fanno parte del nucleo anche i familiari che non risiedono in Italia, se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE. Il lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, può includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).
Come fare domanda
L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.
Nel caso in cui il richiedente lavoratore agricolo abbia diritto all’indennità di disoccupazione, la richiesta di ANF può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di prestazione.
A partire dal 10 aprile 2020, non deve essere più richiesto a corredo della domanda di prestazione il Mod. SR163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).
Modalità di presentazione della domanda per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), nei casi previsti da CCNL, deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.
L’ANF, in questi casi, deve essere anticipato dal datore di lavoro che porterà poi la somma a conguaglio.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.
Si ricorda che la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare può essere presentata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data della domanda.
N.B. L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento, nel caso di pagamenti diretti per operai agricoli, è stato fissato in 115 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.