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Assegno per il Nucleo Familiare per gli iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di presentare la domanda dell’Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che verificano le condizioni di iscrizione esclusiva, versamento dell’aliquota e copertura contributiva.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 19 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022

Cos’è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti e autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie ed i pensionati.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge n. 153/1988 e il riepilogo ed il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

A chi è rivolto

L’Assegno per il Nucleo Familiare spetta ai lavoratori parasubordinati e autonomi iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995), laddove si verifichino le seguenti condizioni:

  • iscrizione esclusiva alla Gestione Separata (ad esempio, parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti);
  • versamento dell’aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%) destinata al finanziamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare e della maternità;
  • copertura contributiva nel periodo di interesse.

Ogni anno l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito considerato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (circolare INPS 11 febbraio 2022, n. 25).

Come funziona

Decorrenza e durata

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e tenuti al versamento della specifica contribuzione, di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’ANF, di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, e successive modificazioni e integrazioni (circolare INPS 1° marzo 1999, n. 47).

Il periodo di riferimento per l’ANF nella Gestione Separata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di accredito dei contributi.

Per il criterio di cassa, (sancito dall’art. 2, co. 29, l. 335/1995) i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti, sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti.

In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.

I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito rivalutato annualmente. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata (minimale mensile) e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio per un numero di mesi pari a quello risultante dalla divisione per dodici del minimale annuo.

Nella Gestione Separata non vige il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 del Codice Civile), pertanto, ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare i contributi devono risultare effettivamente accreditati sulla posizione del richiedente e non solo "dovuti".

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Ad esempio, se la domanda è stata presentata il 1° febbraio 2021, relativamente al periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020, si considera: il reddito familiare del 2018 per le prestazioni relative al primo semestre 2020 (1° gennaio 2020-30 giugno 2020) e il reddito familiare 2019 per le prestazioni relative al secondo semestre 2020 (1° luglio 2020-31 gennaio 2020).

I periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro parasubordinato e/o da lavoro dipendente e assimilato. Nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.

L'INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Decadenza

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.

Domanda

Alla luce del decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 che all’art.1 ha istituito l’Assegno Unico e Universale per figli a carico, si precisa che a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato. Infatti, è previsto che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Si riportano di seguito i requisiti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022. (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).

Requisiti

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • l'unito civilmente ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero, può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia.

Fanno parte del nucleo anche i familiari che non risiedono in Italia, se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE.

Il lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, può includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto, a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.

Come fare domanda

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare viene riferita al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e può essere presentata, esclusivamente attraverso il servizio online dedicato.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal cittadino munito di credenziali dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio online di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Gestione Separata”.
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 10 aprile 2020, non deve essere più allegato a corredo della domanda di prestazione il Mod. SR163.

Documenti da allegare

Per particolari tipologie di nucleo familiare, quali nuclei con genitori separati/divorziati/sciolti da unione civile o genitori naturali, è necessario allegare la specifica documentazione. Analogamente per nuclei con componenti inabili, per i quali è prevista la maggiorazione dei livelli reddituali.

Si ricorda che la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare può essere presentata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data della domanda.

A partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione Separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.

Relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022, la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e riguarderà la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre 2022.

N.B. L’ANF non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.