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Assegno per il Nucleo Familiare per gli iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di presentare la domanda dell’Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che verificano le condizioni di iscrizione esclusiva, versamento dell’aliquota e copertura contributiva.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 19 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 21 aprile 2023

Cos’è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata
(di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335):

  • parasubordinati;
  • collaboratori e figure assimilate;
  • liberi professionisti.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

Dal beneficio sono esclusi:

  • i lavoratori iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • i pensionati.

A chi è rivolto

L’Assegno spetta ai lavoratori parasubordinati e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995), a condizione che risulti:

  • iscrizione esclusivaalla Gestione Separata (es. parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti);
  • versamento dell’aliquotacontributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%) destinata al finanziamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare e della maternità;
  • copertura contributivanel periodo di interesse.

Ogni anno l’INPS comunica:

  • le aliquote;
  • il valore minimale e il valore massimale del reddito considerato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 - (circolare INPS 1° febbraio 2023, n. 12).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il periodo di riferimento per l’ANF nella Gestione Separata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di accredito dei contributi:

  • i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti, sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti (criterio di cassa - art. 2, co. 29, l. 335/1995);
  • l’accredito avviene a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito rivalutato annualmente;
  • in caso di contribuzione annua inferiore a questo importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata (minimale mensile) e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio per un numero di mesi pari a quello risultante dalla divisione per 12 del minimale annuo;
  • in caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione;
  • i contributi devono risultare effettivamente accreditati sulla posizione del richiedente e non solo "dovuti" (nella Gestione Separata non vige il principio di automaticità delle prestazioni - art. 2116 del Codice Civile).

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene riconosciuto e calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare;
  • al numero dei componenti;
  • al reddito complessivo del nucleo stesso.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Se la richiesta riguarda periodi compresi nel primo semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.
Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Esempio:

Se la domanda è stata presentata il 1° febbraio 2021, relativamente al periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020, si considerano:

  • il reddito familiare del 2018 per le prestazioni relative al primo semestre 2020 (1° gennaio 2020-30 giugno 2020);
  • il reddito familiare 2019 per le prestazioni relative al secondo semestre 2020 (1° luglio 2020-31 gennaio 2020).

I periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da attività di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i   parasubordinati, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% anche se:

  • raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato;
  • raggiunto con redditi conseguiti dal solo richiedente o dai due coniugi.

L'INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

DECADENZA

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.

Domanda

Alla luce del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l’Assegno unico e universale per figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è abrogato.

REQUISITI

Di seguito, i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per le richieste attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile, non sciolta da unione civile, ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto
    alla pensione ai superstiti.

Per le richieste attinenti a periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari che:

  • risiedono in Italia;
  • non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • risiedono in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95), se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto, a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni.

Può essere presentata entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data della domanda.

Relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022, la domanda può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e riguarderà la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre 2022.

COME FARE DOMANDA

Esclusivamente online dal sito web dell’Istituto attraverso il servizio dedicato.

Modalità di presentazione della domanda

Dopo l’accesso al servizio con le proprie credenziali, seguire il percorso: “Invio online di prestazioni a sostegno del reddito > Funzione ANF Gestione Separata”.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Documenti da allegare

È necessario allegare la specifica documentazione per particolari tipologie di nucleo familiare quali:

  • nuclei con genitori separati/divorziati/sciolti da unione civile o genitori naturali;
  • nuclei con componenti inabili, per i quali è prevista la maggiorazione dei livelli reddituali.

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988 e il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare è incompatibile con l'Assegno temporaneo (articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 112/2021).

L’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Lo stesso decreto, infatti, prevede che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

Dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995) e tenuti al versamento della specifica contribuzione (’art. 59, comma 16, legge 449/1997), è estesa la disciplina dell’ANF (di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988, e successive modificazioni e integrazioni  - circolare INPS 1° marzo 1999, n. 47).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.