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Assegno per il nucleo familiare su TBC

Il servizio permette di richiedere una prestazione economica per famiglie di alcune categorie di lavoratori, titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e di lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Rivolto a:
Categorie
Persone che siano state affette da malattia tubercolare - Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Il servizio è presente anche in

Cos’è 

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata direttamente dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori e pensionati.

A chi è rivolto 

L’ANF è destinato a: 

  • titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente; 
  • lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Come funziona 

Decorrenza e durata

Il diritto decorre dal giorno in cui si verificano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che disciplina la tutela dell’Assegno per il nucleo familiare. 

La cessazione avviene alla fine del periodo in cui le condizioni stesse vengono a mancare. 

Domanda 

La domanda di ANF per i cittadini colpiti da tubercolosi deve essere inviata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: 

  • servizio online dedicato, accessibile con le proprie credenziali dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso; 
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico; 
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i loro servizi telematici. 

È importante ricordare che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.  

L’articolo 10, comma 3 dello stesso decreto prevede che, “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”. 

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