Ti trovi in:

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

Il servizio permette di presentare la domanda di contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare. È rivolto ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 10 luglio 2017 Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2023

Cos'è

Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di mille euro con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare (art.1, comma 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232).

Dal 2020 l’importo del beneficio, elevato a 3mila euro, viene stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore (art. 1, comma 343, l. 27 dicembre 2019, n. 160).

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

Le istruzioni per presentare le domande per l’anno 2023 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889.

A chi è rivolto

Spetta alle famiglie con figli:

  • nati dal 1° gennaio 2016 in poi;
  • di età inferiore a tre anni al momento della domanda;
  • affetti da gravi patologie croniche certificate (il genitore può presentare domanda anche nell’anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).

Può presentare domanda il genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Come funziona

QUANTO SPETTA

Bonus asilo nido

Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
    (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).
    Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno 
    (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi). 
    Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
    (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi). 
    Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro;
  • 1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di:
    • ISEE valido mancante;
    • richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.

    In presenza dei requisiti, alla successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, viene erogato l’importo massimo pari a 3mila euro annui.

Il contributo mensile non può essere superiore al valore delle singole rette. 

Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido (art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008), indipendentemente dal numero di mensilità percepite.

 

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il genitore convivente con il bambino, che presenta la domanda, deve allegare un certificato rilasciato dal pediatra che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Di seguito, gli importi massimi concessi in un'unica soluzione

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro; 
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro; 
  • ISEE minorenni da 40.001 = 1.500 euro. 

In mancanza di un ISEE minorenni valido, l’importo assegnato è pari a 1.500 euro.

Si considera l’ISEE minorenni in corso di validità del mese precedente a quello di presentazione della domanda. 

 

Erogazione dei bonus

I bonus sono erogati:

  • in base al limite di spesa indicato (per il 2023 è di 564,8 milioni di euro);
  • secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Le domande accolte con riserva per insufficienza di fondi saranno poi recuperate e lavorate in base all’ordine di presentazione, in caso di fondi residui presenti a fine anno.

L’Istituto eroga l’importo in base alle modalità di pagamento indicate nella domanda:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • conto corrente estero Area SEPA.

In caso di pagamento su IBAN estero, alla domanda devono essere allegati:

  • un documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera.

In alternativa:

  • un estratto conto (avendo cura di oscurare i dati contabili);
  • una dichiarazione della banca emittente dai quali risultano il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

DECADENZA

Per il mantenimento del bonus, il richiedente deve presentare ogni mese la documentazione per confermare la sussistenza dei requisiti, rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):

  • straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per i quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Oltre ai titoli di soggiorno suddetti sono utili i seguenti permessi (d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero):

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato nei casi in cui sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento);
  • residenza in Italia.

Il richiedente deve:

  • essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, relativamente al contributo asilo nido;
  • avere la stessa residenza del figlio, per il contributo per forme di assistenza domiciliare.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra:

  • il provvedimento di adozione;
  • la data di ingresso in famiglia del minore, fermi restando i requisiti sull'età del minore che accede al beneficio.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2023.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nella domanda è necessario indicare:

  • Contributo asilo nido, per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Questi ultimi sono strutture autorizzate allo svolgimento del servizio educativo di asilo nido dall’ente locale competente, nel rispetto dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali.
    Sono esclusi dal rimborso i servizi all’infanzia diversi dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.);
  • Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.


In caso di più figli è necessario presentare domanda per ogni figlio.

 

Domanda bonus asilo nido

Per ottenere il bonus è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicherà:

  • la denominazione e codice fiscale della struttura;
  • gli estremi del provvedimento autorizzativo;
  • le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio (gennaio - dicembre 2023).

Il sistema di acquisizione della documentazione non permette di allegare documentazione per mensilità non specificate.

Per richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati è necessario ripresentare una nuova domanda che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Il genitore richiedente dovrà anche allegare:

  • la documentazione che provi il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
  • l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (dove si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza);
  • le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2024.


L’utente potrà autocertificare, inoltre, l'importo della fattura che dovrà essere uguale alla documentazione di spesa allegata. Il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

Se alcune rette vengono pagate dall’altro genitore, questo potrà presentare domanda indicando le mensilità già pagate (ad esempio: gennaio-luglio, pagamento effettuato dalla madre; settembre-dicembre, pagamento effettuato dal padre. La madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite:

  • ricevuta;
  • fattura con quietanza;
  • bollettino bancario o postale;
  • attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Il file va allegato al mese in cui si riferisce, in caso di ricevute relative a più mesi di frequenza. Se sono presenti più fatture nello stesso mese, le ricevute vanno riunite in un unico file da allegare.

 

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Per accedere al bonus, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiari per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Manuale Acquisizione delle Domande di Contributo Asilo Nido (pdf 675 KB).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

 

 

Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU bandiera dell'Unione Europea

Documenti