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Il servizio permette di richiedere, tramite Comunicazione Unica, la cancellazione o la cessione delle attività artigiane da parte dell’imprenditore ed è obbligatoria per imprese individuali o familiari e società di persone o di capitali.
Specifico per
Imprese individuali, imprese familiari, società di persone (SAS e SNC), società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali)

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021

Cos'è

L’imprenditore artigiano deve cancellare o cedere l’attività tramite la Comunicazione Unica da presentare all’Albo imprese artigiane al fine di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per il Registro delle imprese e per l’INPS ai fini previdenziali e assistenziali.

A chi è rivolto

 L’utilizzo della Comunicazione Unica è obbligatoria per:

  • le imprese individuali;
  • le imprese familiari;
  • le società di persone (SAS e SNC);
  • le società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali).

Come funziona

A partire dal 1° aprile 2010, per semplificare gli adempimenti amministrativi, è stato istituito il sistema di iscrizione “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica). Le aziende operanti nelle regioni che hanno recepito la procedura informatica ComUnica sono obbligate a utilizzare questo strumento.

Diversamente, rimane attiva la procedura attualmente in uso.

La Comunicazione Unica va presentata online o su supporto informatico all’Albo imprese artigiane (quadro AA) sia per l’avvio di un’attività d’impresa sia per la sua variazione o cancellazione.

In caso di cancellazione, la Comunicazione Unica è obbligatoria per aggiornare le seguenti informazioni degli archivi del Registro delle imprese:

  • cessazione dell’impresa;
  • cessazione della società;
  • cessazione dalla carica di socio.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.