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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga settore pesca

Il servizio permette di presentare la domanda di sostegno al reddito dei periodi di sospensione dal lavoro per il personale imbarcato delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito settore a partire dal 2008.
Rivolto a:
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Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021

Cos'è

A partire dal 2008, a causa della crisi che ha colpito il settore della pesca, è stato previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga alla normativa vigente come strumento di sostegno al reddito per i periodi di sospensione dal lavoro.

 

In particolare, con decreti interministeriali, in attuazione di accordi sottoscritti in sede governativa, viene riconosciuta al settore in argomento la CIGD finanziata annualmente con risorse assegnate dalle leggi di stabilità.

A chi è rivolto

La CIG in Deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, con codice statistico contributivo 1.19.01, 1.20.01, 1.21.01. 

 

Il trattamento non è invece riconosciuto agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nei loro confronti.

La concessione della prestazione di CIG in Deroga è subordinata alla verifica della presenza della clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari.

L’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali autorità marittime (capitanerie di porto). Si precisa che devono considerarsi validi gli accordi sottoscritti non solo presso le capitanerie di porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli siglati presso le capitanerie, dove per esigenze imprenditoriali le imbarcazioni esercitano la loro attività.

Come funziona

Per quanto attiene al flusso di gestione delle domande e dei pagamenti di CIGD del settore pesca, in relazione all’anno 2015, l’Istituto con messaggio 13 agosto 2015, n. 5313 relativo al decreto interministeriale 7 agosto 2015, n. 91411 ha diramato specifiche indicazioni e istruzioni operative.

 

Il trattamento di Integrazione Salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore (anche collegate ai periodi di fermo biologico) in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

Per quanto riguarda i periodi di intervento relativi al 2016 con circolare INPS 13 settembre 2016, n. 177 sono state dettate istruzioni operative.

Ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di CIG in Deroga, si fa riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è finanziata annualmente con risorse assegnate nella legge di stabilità. Nei limiti delle disponibilità finanziarie INPS eroga direttamente i trattamenti di sostegno del reddito.

In caso di utilizzo della CIG, le aziende sono tenute al versamento del solo contributo addizionale e sono esonerate dal versamento della contribuzione ordinaria.  

Al lavoratore spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito annualmente.

Domanda

Requisiti

Come previsto nei verbali di accordo sottoscritti in sede governativa e nei relativi decreti la CIG è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore, di cui alla l. 142/2001, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che beneficino di un sistema retributivo con il minimo monetario garantito, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, come previsto dall’art. 2, comma 1, decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

 

Si precisa, pertanto che l’erogazione della CIG in Deroga da parte dell’Istituto è subordinata alla verifica della presenza nel contratto di lavoro dei beneficiari della clausola del minimo monetario garantito nei verbali.

L’accesso alla misura di sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le capitanerie di porto locali.

Il requisito di carattere generale, previsto dall’articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall’articolo 2, comma 139, legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del numero di giornate retribuite a ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente” (messaggio INPS 26 febbraio 2009, n. 4497) dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi (messaggio INPS 9 marzo 2010, n. 6885).

Come fare domanda

Per quanto attiene ai periodi di intervento 2016 l’azienda deve presentare le domande (SR100) riferite all’annualità 2016 online all'INPS attraverso il servizio dedicato (procedura Digiweb) entro e non oltre il 30 gennaio 2017.

Le domande dovranno tener conto del limite concessorio previsto dall’articolo 1, comma 2, decreto interministeriale 5 agosto 2016, n. 1600069 pari a tre mesi. Conseguentemente, non verranno prese in considerazione dall’Istituto, sia ai fini del monitoraggio sia ai fini della liquidazione, le istanze che superino il predetto limite concessorio.

Per il particolare flusso di gestione si fa riferimento alla circolare del 13 settembre 2016, n.177.

Si evidenzia infine che, ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.