Aiuto
Cliccando su "aggiungi ai preferiti" il servizio viene salvato all'interno della pagina "i tuoi preferiti" all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in:
Cittadini- Amministrazioni, Enti e Aziende
-
-
Pubblicazione: 24 gennaio 2022 Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2022
Cos'è
La Certificazione dei debiti contributivi (introdotta dall’articolo 363, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sul “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”) è un certificato unico, rilasciato su richiesta del debitore o del tribunale, che riporta i crediti vantati dall’INPS nei confronti del debitore a titolo di contributi.
A chi è rivolto
La Certificazione dei debiti contributivi può essere richiesta:
- dal debitore che chiede l’accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza e che in tale ambito deve provvedere al suo deposito presso il tribunale (articolo 39, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- dal tribunale nell’ambito delle attività istruttorie nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo (articolo 42, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
dall’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario per l’accesso alla procedura di composizione negoziata (articolo 2, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
Come funziona
A decorrere dal 16 maggio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la richiesta di Certificazione unica dei debiti contributivi può essere effettuata con modalità esclusivamente telematiche, indicando il codice fiscale del debitore, da parte dello stesso debitore e del tribunale.
A decorrere dal 15 novembre 2021, con l’entrata in vigore delle norme in materia di procedura di composizione negoziata (articolo 2, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118) la richiesta di certificazione unica può essere effettuata dall’imprenditore con modalità esclusivamente telematiche indicando il proprio codice fiscale.
Domanda
La procedura VeRA (Verifica Regolarità Aziendale) – Certificazione dei debiti contributivi consente di effettuare la richiesta tramite una unica interrogazione, indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il certificato unico, generato in formato pdf/a non modificabile, è trasmesso all’indirizzo PEC del richiedente entro il termine massimo di 45 giorni a decorrere dalla data della richiesta e ha i seguenti contenuti:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
- il numero identificativo e la data di effettuazione della richiesta;
- le esposizioni debitorie consolidate, distinte per gestione previdenziale, numero di posizione contributiva, periodo, importo dei contributi, importo delle sanzioni civili, stato del credito.
Il certificato è corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli agenti della riscossione.