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Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

Il servizio permette di presentare la domanda di congedo indennizzato per lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 29 gennaio 2019 Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2021

Cos'è

L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

A chi è rivolto

Possono avvalersi di un’astensione dal lavoro:

  • lavoratrici dipendenti;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
  • lavoratrici autonome;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Come funziona

Requisiti e durata

Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’una o l’altra modalità.

Quanto spetta

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (articolo 24, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

Domanda

Come fare domanda

Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • informazioni, pagina che descrive la prestazione;
  • manuale, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda”;
  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda;
  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita ma non ancora protocollata;
  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.