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Il servizio permette di richiedere il contributo per la copertura spese di corsi certificati secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento di lingua straniera in Italia per figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.
Specifico per
Figli e agli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito) e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Pubblicazione: 12 giugno 2018 Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2024

Cos'è

Le borse di studioCorso di lingue in Italia” sono un contributo per la parziale copertura delle spese di un corso di lingua straniera.

Il percorso di studi deve essere finalizzato a ottenere la certificazione del livello di conoscenza secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Ascolta il podcast "Borse di studio un'opportunità per i più giovani" sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker. 

A chi è rivolto

Il bando di concorso è rivolto ai figli e agli orfani di: 

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito); 
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Come funziona

Ogni anno sono messe a concorso 6.100 borse di studio “Corso di lingue in Italia”. 

È necessario che il corso: 

  • si svolga nell’arco di un unico anno scolastico; 
  • abbia una durata minima di quattro mesi;
  • preveda la frequenza di almeno 60 ore (di 60 minuti) di lezione.

Il beneficiario, a seconda del livello di scolarizzazione raggiunto, dovrà sostenere l’esame per conseguire la certificazione: 

  • livello A2, B1 o B2, nel caso abbia frequentato gli ultimi due anni
    della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (scuole medie);
  • livello B1, B2, C1 o C2, qualora sia iscritto alla scuola secondaria
    di secondo grado (scuole superiori). 


Durante lo stesso anno scolastico, il beneficiario non deve fruire o aver già fruito
di altri contributi analoghi, di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio messa a concorso ed erogati da: 

  • INPS;
  • Stato;
  • altre Istituzioni pubbliche o private, in Italia o all’estero. 


Il beneficio è incompatibile con: 

  • quello relativo al Bando di Concorso INPS “Corso di lingua all’estero”;
  • quello ottenuto con il Bando INPS “Corso di lingue in Italia”, qualora lo studente richiedesse il rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale intende concorrere, secondo il quadro Europeo di riferimento.

Il valore erogabile a favore del beneficiario sarà maggiore quanto più è basso il valore ISEE del nucleo familiare. Sarà determinato in misura percentuale sull’importo più basso, tra il valore massimo della borsa di studio e il costo del corso di lingua.

Domanda

REQUISITI

Gli studenti richiedenti non devono avere più di 23 anni di età. Devono aver frequentato: 

  • gli ultimi due anni della scuola primaria; 
  • la scuola secondaria di primo grado (scuola media); 
  • la scuola secondaria di secondo grado (superiori).

In caso di mancata presentazione della DSU per il rilascio del valore ISEE ordinario o ISEE minorenni, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata sul sito INPS attraverso il servizio dedicato, entro i termini previsti nel bando di concorso


I bandi e le graduatorie sono consultabili nella sezione Welfare, Assistenza e Mutualità.

COME FARE DOMANDA

Prima di procedere all'invio della domanda online, è opportuno accertarsi di:

  • essere iscritti alla banca dati;
  • controllare la corretta configurazione del proprio PC.

Alcune persone, pur essendo titolate a presentare domanda, non sono riconosciute dal sistema telematico perché prive di rapporti istituzionali con la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS oppure perché non classificabili come richiedenti (genitore superstite di figlio di iscritto o pensionato, tutore di figlio di iscritto
o pensionato o studente minorenne).

In tal caso, andrà compilato il modulo richiesta di iscrizione in banca dati, da consegnare direttamente alla sede INPS competente in base alla residenza
del giovane beneficiario.

In alternativa, si può inviare il modulo tramite:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • posta elettronica non certificata, allegando copia del documento di identità;
  • con raccomandata A/R, allegando una copia del documento di identità;
  • fax, allegando copia del documento d'identità.


Alcune persone, infatti, pur rispettando i requisiti per presentare la domanda,
non sono riconosciute dal sistema telematico. Questa problematica può presentarsi in due occasioni: 

  • quando si è privi di rapporti istituzionali con la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS; 
  • quando non si è classificabili come richiedenti (ad esempio: genitore superstite di figlio di iscritto o pensionato, tutore di figlio di iscritto o pensionato, o studente minorenne). 

Se si rientra in una di queste situazioni, sarà necessario richiedere l’iscrizione in banca dati, compilando l’apposito modulo, da consegnare direttamente alla sede INPS competente in base alla residenza del giovane beneficiario.

In alternativa, sarà poi possibile inviarlo: 

  • tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • tramite posta elettronica non certificata;
  • tramite raccomandata A/R, allegando una copia della carta d’identità;
  • tramite fax, allegando una copia della carta d’identità. 

Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono disponibili nella sezione Contatti.


Dopo la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva, il richiedente deve caricare, tramite servizio dedicato, un documento che attesti l'iscrizione a un corso con le caratteristiche previste dal bando.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.