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Disoccupazione agricola: indennità erogata in unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola. È rivolta agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti.
Specifico per
Lavoratori agricoli dipendenti e figure equiparate.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021

Cos'è

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

A chi è rivolto

La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all'indennità:

  • i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
  • i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l'intero anno, o per parte dell'anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell'anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
  • i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
  • i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Come funziona

Decorrenza e durata

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

Quanto spetta

L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all'anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell'anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'INPS eroga l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo. La percezione dell'assegno è legata alla durata dell'attività lavorativa.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino a un massimo di 180 giorni.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull'attività lavorativa.

L'ANF compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:

  • presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
  • sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
  • abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento.

Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:

  • per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino a un massimo di tre mesi, nel caso di infortunio e malattia professionale;
  • per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia, nel caso di malattia;
  • limitata al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge, nel caso di gravidanza e puerperio.

Domanda

Requisiti

L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: 

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa" nei casi di:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

A eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nonché diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 codice procedura civile, sentenze od ogni altro documento idoneo), da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'INPS recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

Non è ostativo al riconoscimento della indennità di disoccupazione l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Tale articolo stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento. L'accettazione dell'importo in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento ed è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

L'indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

Quando fare domanda

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L'obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all'interessato che richiede la prestazione.

In caso di decesso dell'assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell'anno successivo).

Come fare domanda

Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può presentare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

L'interessato dovrà indicare sulla domanda come dovrà avvenire il pagamento, se con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell'IBAN) o se con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:

  • il documento di riconoscimento;
  • il codice fiscale;
  • la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato via posta.

L'indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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