Elenco di alcuni suggerimenti inerenti la ricerca effettuata

Ti trovi in:

Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione

Il servizio consente di richiedere la rateizzazione in 11 mensilità del canone Rai. È rivolto a pensionati titolari di abbonamento Rai, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

È possibile rateizzare il pagamento del canone RAI in 11 mensilità senza interessi. 

A chi è rivolto

Ai titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell'INPS, intestatari dell’abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro.

 

Come funziona

Il canone deve essere pagato una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi presenti all'interno della propria abitazione.

Le trattenute di pagamento avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.

Tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 152 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone deve essere pagato mediante addebito in fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, la facoltà di rateizzare mediante trattenute su pensione è alternativa  all'addebito del canone sulla fattura di fornitura di energia elettrica.

Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento del canone RAI.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Prova l'IA di tipo generativo sul nuovo Assistente Virtuale

Prova il nuovo assistente virtuale INPS oggi pronto per parlare di Pensione "Opzione donna"