Ti trovi in:

Gestione Assistenza Magistrale: assegno temporaneo integrativo

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno temporaneo integrativo per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o loro superstiti privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo inferiore agli importi stabiliti.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2023

Cos'è

INPS riconosce un assegno temporaneo integrativo agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o ai loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo inferiore agli importi stabiliti.

A chi è rivolto

L’assegno spetta agli iscritti, o loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo, inclusi eventuali redditi esenti, inferiore a 10.230 euro se iscritti e inferiore a 8.530 euro se superstiti. Questi importi vengono maggiorati del 10% per ogni componente del nucleo familiare a carico dell’iscritto, oltre il richiedente.

Domanda

Requisiti

L’assegno può essere concesso:

  • agli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione e con un reddito familiare complessivo annuo come sopra determinato pari a 10.230 euro, incrementato delle eventuali maggiorazioni;
  • ai superstiti già conviventi e a carico degli iscritti stessi con un reddito complessivo familiare annuo, come sopra determinato, inferiore a 8.530 euro, incrementato delle eventuali maggiorazioni spettanti.

Come fare domanda

La domanda per gli assegni integrativi va redatta sull’apposito modulo cartaceo da spedire:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.