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Indennità una tantum ai superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità una tantum per i familiari dei lavoratori assicurati deceduti destinatari di una prestazione pensionistica con sistema di calcolo contributivo.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

Cos'è

L'indennità una tantum è un'indennità concessa su domanda ai superstiti dell'assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui, al momento della morte del destinatario, non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335).

A chi è rivolto

L'indennità si rivolge ai familiari degli assicurati deceduti destinatari di una prestazione pensionistica con sistema di calcolo contributivo.

Come funziona

L'indennità una tantum viene erogata nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dello stesso. L'indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all'anno.

L'importo dell'indennità una tantum è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti.

Nel caso in cui a un superstite non spetti l'indennità perché destinatario di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.

Domanda

Requisiti

L'indennità può essere concessa ai superstiti, come individuati per la pensione, a condizione che:

  • non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell'assicurato;
  • siano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, legge 335/1995 alla data del decesso dell’assicurato;
  • non abbiano diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto non abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

 

 

Si precisa che per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico dell'AGO e delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.