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Iscrizione al Nuovo Fondo Mutualità

Il servizio permette di presentare la domanda di iscrizione al Nuovo Fondo Mutualità per i dipendenti di Poste Italiane SpA e di società collegate, già sottoposti alla trattenuta ex IPOST e pensionati ex IPOST.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2022

Cos'è

Il Nuovo Fondo Mutualità, attivo dal 2010, sostituisce i Vecchi Fondi Mutualità Riposo e Vita. L’adesione è facoltativa. Non è consentita l’iscrizione contemporanea al Nuovo Fondo e al Vecchio Fondo di Mutualità.

A chi è rivolto

Possono iscriversi al Nuovo Fondo Mutualità i dipendenti di Poste Italiane SpA e i dipendenti di tutte le società collegate, già sottoposti alla trattenuta ex IPOST, nonché i pensionati ex IPOST.

Domanda

Tutti i dettagli sull’iscrizione, le prestazioni e la liquidazione del capitale sottoscritto sono disponibili nel regolamento del Fondo di Mutualità (pdf 4.856KB).

L’iscrizione prevede la sottoscrizione di un capitale predefinito da assicurare, che permette di stabilire la quota mensile da versare e il numero di benefici ottenibili ogni anno.

La domanda d’iscrizione può essere presentata  all’INPS utilizzando i seguenti moduli: domanda d'iscrizione al Nuovo Fondo Mutualità per dipendente o pensionato e domanda d'iscrizione al Nuovo Fondo Mutualità per il coniuge o convivente.

La domanda deve essere inviata all’indirizzo indicato in calce al modulo.

Al momento dell'iscrizione viene rilasciato un certificato che indica la decorrenza, il capitale sottoscritto, la quota premio mensile e gli eredi  indicati dall'iscritto. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.