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Il servizio permette di inviare la domanda di ricostituzione reddituale per la quattordicesima per i pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2023

Cos'è

È una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.

A chi è rivolto

La quattordicesima spetta ai pensionati:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • di almeno 64 anni;
  • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

Per effettuare una verifica guidata del diritto alla quattordicesima, è possibile consultare la sezione “Bonus Quattordicesima” del Consulente digitale delle pensioni.

Come funziona

La misura della somma aggiuntiva è indicata nella seguente tabella:

 

Anni di contribuzione per lavoratori dipendentiAnni di contribuzione per lavoratori autonomiPensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2023: 10.992,93 euro)Pensione da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2023: 14.657,24 euro)
Fino a 15Fino a 18437 euro336 euro
Oltre 15 fino a 25Oltre 18 fino a 28546 euro420 euro
Oltre 25Oltre 28655 euro504 euro

In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti.

Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. 
Invece, per coloro che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. 

Nel caso di mancata corresponsione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione online. In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

I pensionati, inoltre, possono verificare il pagamento della quattordicesima sul cedolino della pensione, dove è presente l’apposita voce nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione. L'INPS mette a disposizione un servizio online per la consultazione del cedolino.

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