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Sisma 2016/2017 - Sospensione dei versamenti contributivi

Il servizio permette di inviare la domanda di rateazione per il versamento dei contributi sospesi per datori di lavoro privati, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
-

Pubblicazione: 16 maggio 2018 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021

Cos'è

Con l’articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e l’articolo 18-undecies, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, è stata prevista, nelle aree colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sino al 30 settembre 2017.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. In particolare, viene prorogata al 31 gennaio 2019 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi in unica soluzione, precedentemente fissata al 31 maggio 2018.

L’art. 8, comma 2, decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, ha confermato il termine del 15 gennaio 2020 dal quale far decorrere la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Secondo quanto disposto dal messaggio 15 gennaio 2020, n. 125 il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 31 gennaio 2020.

Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateazione dei contributi sospesi e al versamento della prima rata.

Come funziona

La novella normativa ha disposto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, co. 13, d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, siano effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere da gennaio 2019.

Con specifico riferimento alle imprese e ai datori di lavoro autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive (ex articolo 46, 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha istituito la zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici), si precisa che le misure agevolative sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive nella zona franca urbana, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24, potrà avvenire in relazione ai contributi di competenza da gennaio 2017 a dicembre 2018.

A chi è rivolto

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • iscritti alla Gestione Separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

Domanda

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione per il versamento dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il servizio Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017, che è accessibile direttamente attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali o tramite intermediari e consulenti abilitati.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.