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Sisma 2016/2017 - Sospensione dei versamenti contributivi

Il servizio permette di inviare la domanda di rateazione per il versamento dei contributi sospesi per datori di lavoro privati, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 16 maggio 2018 Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2023

Cos'è

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è prevista fino al 30 settembre 2017.

Interessa le aree colpite dai fenomeni sismici:

  • del 24 agosto 2016;
  • del 26 e 30 ottobre 2016;
  • del 18 gennaio 2017.

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi in unica soluzione è stata prorogata al 31 gennaio 2019 (prima fissata al 31 maggio 2018) per i territori delle Regioni interessate dagli eventi sismici:

  • Abruzzo;
  • Lazio;
  • Marche;
  • Umbria.

Dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020 ripartono gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi, in unica soluzione o con rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 15 gennaio (art. 8, comma 2, decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 – messaggio 13 gennaio 2020, n. 78 e 15 gennaio 2020, n. 125).

Gli aventi diritto devono:

  • versare la contribuzione sospesa in unica soluzione
    (senza sanzioni e interessi);
  • presentare le domande online di rateizzazione dei contributi sospesi;
  • versare la prima rata.

A chi è rivolto

La sospensione è rivolta a:

  • datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • iscritti alla Gestione Separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

Come funziona

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria deve essere effettuato (senza sanzioni e interessi) da gennaio 2019 ed entro il 31 gennaio 2019 anche con rateizzazione, fino a 60 rate mensili di pari importo (art. 48, co. 13, d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

Le agevolazioni fiscali e contributive, relative all’istituzione della zona franca nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici, sono riconosciute alle imprese e ai datori di lavoro autonomi esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

L’utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive deve essere eseguito con modello F24.

Domanda

La domanda di rateizzazione deve essere presentata esclusivamente online.

Al servizio “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017” possono accedere con le proprie credenziali:

  • il titolare;
  • il legale rappresentante;
  • gli intermediari abilitati.

Altre informazioni

L’articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e l’articolo 18-undecies, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno previsto nelle aree colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 settembre 2017.

L’articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici.

L’articolo 46, 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito la zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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