it

Ti trovi in

Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

Il servizio permette di richiedere un supplemento di pensione per i titolari di pensione principale, supplementare, Assegno ordinario di invalidità, pensione di vecchiaia e lavoratori che continuano a versare contributi dopo la decorrenza della pensione.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2025

Cos'è

Il supplemento è un aumento della pensione che si può richiedere in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa.

Quando si maturano nuovi contributi, successivi all’erogazione del primo supplemento, è possibile ottenere ulteriori supplementi.

A chi è rivolto

Possono fare domanda di supplemento:

  • i titolari di pensione principale, pensione supplementare, Assegno ordinario di invalidità;
  • i titolari di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi ( l. 228/2012);
  • i lavoratori che, dopo la decorrenza della pensione, continuano a lavorare o versare contributi in una delle gestioni interessate dal cumulo, a condizione che sia previsto il supplemento di pensione. In questo caso, il supplemento sarà liquidato secondo le regole della gestione di riferimento.

I titolari devono essere iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per lavoratori dipendenti (FPLD) o autonomi (gestioni speciali). Se la pensione è stata liquidata nel FPLD, si può richiedere il supplemento anche per contributi precedenti versati in una gestione speciale dei lavoratori autonomi;
  • Gestione Separata, dopo la decorrenza della pensione nella stessa Assicurazione;
  • Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) anche se la pensione è stata liquidata nel FPLD.

 I contributi maturati nell’AGO dopo il 1° gennaio 1996 (d.lgs. 414/96) danno diritto a un supplemento di pensione nei confronti di titolari di pensione principale:

  • del Fondo Volo, iscritti alla stessa Gestione successivamente alla decorrenza della pensione;
  • del Fondo Autoferrotranvieri soppresso.

Per i pensionati di Fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei Fondi soppressi, ad eccezione dei titolari di Assegni ordinari di invalidità.

Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo (d.m. 282/1996), il supplemento può essere richiesto solo per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.

In caso di morte del pensionato, i contributi versati dopo il pensionamento saranno considerati automaticamente per calcolare la pensione di reversibilità, anche se sono già stati usati per un supplemento.

Come funziona

DECORRENZA

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se in questa data sono soddisfatti i requisiti di legge.

QUANTO SPETTA

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo.

Se però la pensione è integrata al trattamento minimo, l'importo potrebbe risultare assorbito da questa integrazione:

  • in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; 
  • in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Chi ha lavorato anche in Stati extracomunitari convenzionati con l’Italia può ricevere il supplemento tramite:

  • la somma dei periodi di assicurazione italiani ed esteri;
  • la convenzione internazionale.

Domanda

REQUISITI

È possibile fare domanda di supplemento di pensione trascorso un periodo di tempo minimo:

  • dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare;
  • dal precedente supplemento.

I tempi per la richiesta del supplemento variano in base alla gestione previdenziale.

I contributi versati o accreditati nel FPLD:

  • dopo la pensione danno diritto a un supplemento, su richiesta, a condizione che siano passati almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In alcuni casi è possibile richiederlo anche dopo soli due anni, se si è raggiunta l'età pensionabile nell'AGO;
  • prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno diritto a un supplemento, su richiesta, a condizione che:
    • al momento della richiesta si sia raggiunta l'età per la pensione di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi;
    • siano passati almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Nelle Gestioni dei lavoratori autonomi, è possibile chiedere, una sola volta, un supplemento anche dopo due anni dalla pensione o dal precedente supplemento. Per il primo supplemento, è necessario aver raggiunto l'età pensionabile in questa Gestione.

I contributi dopo il pensionamento, sia nelle Gestioni autonome che nell'AGO, danno diritto a un supplemento, su richiesta, a condizione che siano passati almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

Raggiunta l'età pensionabile nella gestione in cui si chiede il supplemento, è possibile richiederlo anche dopo due anni.

I contributi nella Gestione Separata dopo la pensione danno diritto a un supplemento, che può essere richiesto:

  • per la prima volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione;
  • successivamente, dopo cinque anni dal precedente supplemento. Non è necessario aver raggiunto l'età pensionabile nella Gestione.

I contributi nell'ex ENPALS dopo la pensione danno diritto a un supplemento, su richiesta, a condizione che siano passati almeno cinque anni.

In alcuni casi è possibile richiederlo anche dopo due anni, se si è raggiunta l'età pensionabile.

Per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia (d.p.r. 157/2013):

  • Gruppo Ballo;
  • Gruppo Cantanti Orchestrali;
  • Gruppo Attori Conduttori;
  • Gruppo Sportivi Professionisti.

Per le pensioni liquidate dal 2012, si applicano le nuove età pensionabili e gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla legge (l. 214/2011).

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all’INPS tramite il servizio dedicato.

 In alternativa, è possibile rivolgersi:

  • al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • a enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i loro servizi telematici.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU bandiera dell'Unione Europea