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Trattamento per il rimpatrio di lavoratori di Paesi terzi

Il servizio permette di presentare la domanda di intervento del Fondo per il rimpatrio ai lavoratori subordinati di Paesi terzi o ai loro familiari, in caso di rimpatrio di salme dei lavoratori deceduti in Italia.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati- Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

Il Fondo per il rimpatrio (articoli 13 e 14, legge 30 dicembre 1986, n. 943) è stato istituito presso l'INPS con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore di Paesi terzi che ne sia privo.

Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori di Paesi terzi deceduti in Italia.

La contribuzione è stata soppressa dal 2000, quindi si tratta di un fondo in esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.

A chi è rivolto

Il Fondo è rivolto ai lavoratori subordinati di Paesi terzi.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati di Paesi terzi la richiesta può essere presentata da:

  • parenti, entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia;
  • organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati formalmente istituiti presso le amministrazioni comunali;
  • associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all'Unione europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
  • associazioni o organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

Non possono usufruire del Fondo per il rimpatrio:

  • i lavoratori frontalieri;
  • i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
  • gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
  • gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
  • gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo nei casi previsti dal comma 2 della citata legge;
  • i marittimi;
  • tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
  • i lavoratori stranieri per i quali sono previste norme particolari più favorevoli in attuazioni di accordi internazionali.

Come funziona

Quanto spetta

L'INPS si assume l'onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto del mezzo di trasporto scelto dal lavoratore (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato di Paesi terzi, l'Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto alla persona che le ha sostenute.

Domanda

Requisiti

I requisiti per richiedere l'intervento del Fondo per il rimpatrio nello stato di cui hanno la cittadinanza sono:

  • residenza in Italia;
  • regolare permesso di soggiorno (anche scaduto da massimo sei mesi);
  • valido rapporto di lavoro subordinato con almeno un contributo obbligatorio versato o dovuto;
  • mancanza di mezzi economici per sostenere le spese necessarie attestata con una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore alla richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici si intende un reddito annuale non superiore a quello necessario per ottenere l'assegno sociale.

Il lavoratore di Paesi terzi può beneficiare più volte della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

Gli stessi requisiti valgono anche per il rimpatrio di salme di lavoratori subordinati di Paesi terzi.

Quando fare domanda

La domanda va presentata allegando il passaporto e una dichiarazione di certificazione del rapporto di lavoro o documenti equivalenti da parte dell'ultimo datore di lavoro (bollettino del versamento dei contributi, copia dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.).

Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza, l'INPS comunica per iscritto agli interessati il diritto o meno alla prestazione. In caso di esito positivo è necessario attendere la comunicazione da parte dell'OIM, incaricata dall'Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

Quindi la liquidazione delle spese sostenute è effettuata direttamente dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) che richiede successivamente all'agenzia complessa di Ostia Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell'INPS.

Per il rimpatrio di salma di lavoratore di Paesi terzi, la richiesta va presentata da un familiare o dalla persona che ha sostenuto tutte le spese di trasporto della salma e che deve rilasciare la dichiarazione di responsabilità dello stato di indigenza del lavoratore deceduto.

La domanda deve essere completa di:

  • documentazione attestante la relazione di parentela;
  • certificato di morte della persona immigrata attestante data e luogo del decesso;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
  • fattura e/o altra documentazione contabile delle spese sostenute per il trasferimento della salma.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 21 marzo 2012, n. 42).

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.