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Il servizio permette di presentare la Comunicazione Unica per la modifica dei dati aziendali per datori di lavoro, rappresentanti legali e per intermediari autorizzati.
Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2021

Cos'è

I datori di lavoro devono verificare, nel corso della vita aziendale, l’eventuale variazione dell’attività economica rispetto a quella comunicata al momento dell’inizio dell’attività con dipendenti.

Le variazioni possono essere anagrafiche e contributive. Possono quindi riguardare:

  • la ragione e denominazione sociale;
  • la forma giuridica;
  • eventi quali fusione, scissione ecc.;
  • l’indirizzo;
  • la posta elettronica certificata (PEC);
  • il legale rappresentante;
  • l’attività esercitata;
  • la sospensione, la ripresa, la cessazione dell’attività con dipendenti, ecc..

A chi è rivolto

Il servizio per la variazione dei dati aziendali è rivolto ai datori di lavoro, ai rappresentanti legali e agli intermediari autorizzati.

Come funziona

La comunicazione delle variazioni dovrà avvenire nei confronti dell’INPS con tempestività, mediante il servizio online dell’Istituto o la procedura telematica ComUnica.

La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa è la modalità di comunicazione che consente di unificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese con quelli previsti ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Tuttavia, in alcuni casi è possibile avvalersi esclusivamente del canale ComUnica. Per i datori di lavoro obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, ad esempio, la variazione della ragione sociale e della denominazione sociale deve essere preventivamente registrata alla CCIAA e successivamente comunicata all’INPS: in questi casi, come per la variazione della forma giuridica, non è possibile utilizzare il servizio online messo a disposizione dall’INPS per inviare la comunicazione di variazione. La variazione deve invece essere trasmessa tramite la procedura ComUnica: tramite essa perverrà anche all’INPS.

Negli altri casi (come sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività lavorativa con dipendenti), è possibile scegliere se utilizzare ComUnica o il servizio online dell’INPS.

Il servizio online INPS per la variazione dei dati aziendali è descritto nell’allegato 2 della circolare INPS 25 giugno 2014, n. 80.

Il servizio prevede la trasmissione telematica di alcune delle più ricorrenti comunicazioni di variazioni aziendali quali:

  • variazione di indirizzo e sospensione;
  • riattivazione o cessazione attività con dipendenti;
  • modifica dell’attività esercitata;
  • variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Come già accennato, non possono essere modificati i dati che per legge vanno trasmessi mediante ComUnica: infatti, in questo caso l’INPS riceverà l’informazione direttamente dal Registro delle imprese.

La richiesta di variazione dei dati aziendali potrà essere avanzata solo se l’utente risulta già presente nella sezione dei soggetti collegati all’azienda e abbia, come tipologia di relazione (es. consulente) l’analoga profilazione assegnata al momento del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’INPS.

Per accedere alla procedura è necessario indicare la matricola dell’azienda. Gli adempimenti che possono essere espletati tramite ComUnica sono quelli già riportati nella scheda “Iscrizione nuova azienda con dipendenti” (articolo 5, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 e la circolare INPS 26 marzo 2010, n. 41).