Ti trovi in:

Calcolare contributi, tredicesima e ferie per i lavoratori domestici

Come fare per effettuare il calcolo dei contributi e della tredicesima e delle ferie?
Rivolto a:
Categorie
-
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024

Cos'è

INPS mette a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori domestici un simulatore online per il calcolo dei contributi e una guida per il calcolo della tredicesima e delle ferie.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori domestici.

Come funziona

Il simulatore di calcolo messo a disposizione da INPS permette di calcolare l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro ogni mese, inserendo i dati richiesti nei campi previsti e cliccando sulla freccia “Avanti”.

La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro è tenuto all’erogazione della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Ad esempio, se un lavoratore ha lavorato dal 1° aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 600 euro, il calcolo è: 600 euro x 9 (mesi lavorati) : 12 = 450 euro.

Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.

Ad esempio, per un lavoratore che lavora 12 ore settimanali, si moltiplicano le ore complessive settimanali per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così 52, il numero di ore che compone un mese di lavoro. Questo numero va diviso per i 26 giorni di lavoro mensile. Il risultato è pari a 2. Quindi, considerando una retribuzione oraria di 8 euro, ogni giorno di ferie deve essere retribuito con 16 euro (che si ottiene moltiplicando 8 euro per 2).

Il datore di lavoro deve versare i contributi anche durante le ferie. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario) a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per il calcolo, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.