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Come fare per consultare gli oneri deducibili e detraibili comunicati dall’INPS ai fini della dichiarazione precompilata?

Pubblicazione: 22 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2020

Cos'è

Comunicazioni al Fisco” è il servizio che permette a tutti i cittadini contribuenti di verificare gli oneri detraibili e deducibili comunicati dall’INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata dei redditi.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti gli utenti che devono verificare quali oneri fiscalmente detraibili o deducibili INPS ha già comunicato all’Agenzia delle Entrate nell’anno di imposta di riferimento.

Di seguito sono elencati tutti gli oneri deducibili e detraibili che INPS può includere nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate:

  • contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR), e gli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf e badanti);
  • contributi alle forme di previdenza complementare (art. 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR);
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni (art. 15 del TUIR);
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso (art. 15 del TUIR);
  • spese e i rimborsi percepiti per la frequenza di asili nido;
  • contributi previdenziali e premi INAIL riscossi dall’INPS tramite lo strumento del “Libretto famiglia”, utilizzato dal committente per prestazioni di lavoro domestico;
  • recupero da parte dell’INPS verso soggetti non sostituiti (ai quali pertanto non rilascia la CU) di prestazioni indebitamente erogate che hanno concorso a formare reddito in anni precedenti - le quali  possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotte nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi (art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR; art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
  • contributi previdenziali restituiti ai non sostituiti, per i quali negli anni pregressi l’INPS ha comunicato la quota di onere deducibile all’Agenzia delle Entrate.

Come funziona

Il servizio è accessibile online con le proprie credenziali e permette la consultazione e la stampa degli oneri deducibili e detraibili già comunicati dall’INPS all’Agenzia delle Entrate da inserire nella dichiarazione precompilata.

La documentazione degli oneri è consultabile dalla data di apertura della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate e può essere stampata mediante l’apposito comando.

Si precisa che questi oneri sono già ricompresi nella dichiarazione precompilata.

Il contribuente che intende avvalersi della dichiarazione precompilata, fornita dall’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare la corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con i dati esposti nel servizio online. In caso di discordanza, dovrà procedere a modificare la precompilata sulla base dei dati forniti dall’ultima comunicazione rilasciata dall’INPS.

Per la documentazione da richiedere in qualità di persona delegata o di erede del titolare deceduto, non è possibile utilizzare il servizio. In questi casi occorre rivolgersi alla sede INPS competente poiché è necessaria la verifica documentale. Nel caso la comunicazione debba essere effettuata da persona delegata, oltre alla delega necessaria all’INPS per poter rilasciare la certificazione, occorrono le copie dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del delegato. Nel caso di erede, invece, è indispensabile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la copia del proprio documento di riconoscimento.