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Pubblicazione: 20 novembre 2019 Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2021
Cos'è
Consultazione Info Previdenziali (CIP) è un servizio che consente di visualizzare, all’interno del periodo richiesto, una serie di informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti in Estratto Conto.
Tramite la voce di menu “Integrazioni salariali”, inoltre, è possibile consultare i dati relativi alle domande di integrazione salariale con richiesta di pagamento diretto connesse all’emergenza Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, assegno ordinario), inviate all’INPS dai datori di lavoro, per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020, e seguirne le fasi di lavorazione fino ai pagamenti.
A chi è rivolto
L'applicazione è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. A breve sarà disponibile per i lavoratori del settore agricolo la sola sezione delle integrazioni salariali.
Come funziona
Il servizio, disponibile anche sull’app INPS Mobile, mette a disposizione due sezioni: una per la consultazione dei dati connessi alle denunce mensili UNIEMENS inviate dal datore di lavoro; l’altra per la consultazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto Covid-19.
Attraverso la prima sezione i lavoratori possono verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:
- la denominazione del datore di lavoro;
- la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, ecc.) e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, ecc.);
- la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell’eventuale imponibile eccedente il massimale;
- la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), distinti in arretrati e correnti;
- la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;
- la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo;
- la presenza di eventi di infortunio che danno titolo ad accredito figurativo;
- la presenza di eventi di integrazione salariale (es. Cassa integrazione, assegno ordinario FIS, contratti di solidarietà) che danno titolo ad accredito figurativo;
- i dati dichiarati dal datore di lavoro per il periodo in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale. Le informazioni riferite alla condizione di aspettativa o distacco sindacale e alla retribuzione teorica, trasmesse mensilmente dal datore di lavoro, sono disponibili a partire dalla competenza di gennaio 2020 e non hanno valore certificativo.
La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di 18 mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data in cui si effettua la ricerca.
Le informazioni disponibili, che possono essere esportate in formato pdf ed excel, non hanno comunque valore certificativo e potrebbero non coincidere con quelle presenti in Estratto Conto, in quanto l’inserimento della contribuzione in Estratto avviene solo a seguito di controlli da parte dell’Istituto.
Qualora si rilevassero informazioni incongruenti con quelle in possesso del lavoratore (a titolo di esempio: contratto part-time invece di full-time, diverso importo dell’Assegno per il Nucleo Familiare, presenza di eventi di malattia e/o di integrazione salariale ignoti al lavoratore, etc.), è possibile segnalare l’incongruenza tramite il canale INPS Risponde, accessibile nella sezione MyINPS del sito web.
Nella sezione “Integrazioni salariali” i lavoratori possono verificare, per ogni periodo di interesse:
- i dati della domanda:
- tipologia di prestazione (CIGO/CIGD/ASO);
- protocollo della domanda presentata dal datore di lavoro;
- data ricezione e periodo della domanda;
- richiesta di anticipo del 40% (sì/no);
- stato pagamento anticipo 40%;
- stato della domanda;
- esito individuale (per le sole domande relative ai Fondi di Solidarietà che contengono esiti sui beneficiari distinti dall’esito della domanda);
- sede INPS di competenza;
- i dati dei pagamenti, disponibili solo per domande in stato “Accolta” o “Accolta parzialmente”:
- sr41 pervenuto (sì/no);
- data pagamento (solo per stato pagamento “liquidato”);
- periodo pagamento;
- stato pagamento.
Come previsto dalla normativa, il periodo oggetto della richiesta di integrazione salariale non può superare i 18 mesi.