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Consultazione Info Previdenziali (CIP) per dipendenti privati

Come fare per consultare le Info Previdenziali e le domande di integrazione salariale per dipendenti privati non agricoli?
Specifico per
Consultare la propria situazione

Pubblicazione: 20 novembre 2019 Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2021

Cos'è

Consultazione Info Previdenziali (CIP) è un servizio che consente di visualizzare, all’interno del periodo richiesto, una serie di informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti in Estratto Conto.

Tramite la voce di menu “Integrazioni salariali”, inoltre, è possibile consultare i dati relativi alle domande di integrazione salariale con richiesta di pagamento diretto connesse all’emergenza Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, assegno ordinario), inviate all’INPS dai datori di lavoro, per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020, e seguirne le fasi di lavorazione fino ai pagamenti.

A chi è rivolto

L'applicazione è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. A breve sarà disponibile per i lavoratori del settore agricolo la sola sezione delle integrazioni salariali.

Come funziona

Il servizio, disponibile anche sull’app INPS Mobile, mette a disposizione due sezioni: una per la consultazione dei dati connessi alle denunce mensili UNIEMENS inviate dal datore di lavoro; l’altra per la consultazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto Covid-19.

Attraverso la prima sezione i lavoratori possono verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:

  • la denominazione del datore di lavoro;
  • la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, ecc.) e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, ecc.);
  • la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell’eventuale imponibile eccedente il massimale;
  • la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), distinti in arretrati e correnti;
  • la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di eventi di infortunio che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di eventi di integrazione salariale (es. Cassa integrazione, assegno ordinario FIS, contratti di solidarietà) che danno titolo ad accredito figurativo;
  • i dati dichiarati dal datore di lavoro per il periodo in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale. Le informazioni riferite alla condizione di aspettativa o distacco sindacale e alla retribuzione teorica, trasmesse mensilmente dal datore di lavoro, sono disponibili a partire dalla competenza di gennaio 2020 e non hanno valore certificativo.

La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di 18 mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data in cui si effettua la ricerca.

Le informazioni disponibili, che possono essere esportate in formato pdf ed excel, non hanno comunque valore certificativo e potrebbero non coincidere con quelle presenti in Estratto Conto, in quanto l’inserimento della contribuzione in Estratto avviene solo a seguito di controlli da parte dell’Istituto.

Qualora si rilevassero informazioni incongruenti con quelle in possesso del lavoratore (a titolo di esempio: contratto part-time invece di full-time, diverso importo dell’Assegno per il Nucleo Familiare, presenza di eventi di malattia e/o di integrazione salariale ignoti al lavoratore, etc.), è possibile segnalare l’incongruenza tramite il canale INPS Risponde, accessibile nella sezione MyINPS del sito web.

Nella sezione “Integrazioni salariali” i lavoratori possono verificare, per ogni periodo di interesse:

  • i dati della domanda:
    • tipologia di prestazione (CIGO/CIGD/ASO);
    • protocollo della domanda presentata dal datore di lavoro;
    • data ricezione e periodo della domanda;
    • richiesta di anticipo del 40% (sì/no);
    • stato pagamento anticipo 40%;
    • stato della domanda;
    • esito individuale (per le sole domande relative ai Fondi di Solidarietà che contengono esiti sui beneficiari distinti dall’esito della domanda);
    • sede INPS di competenza;
  • i dati dei pagamenti, disponibili solo per domande in stato “Accolta” o “Accolta parzialmente”:
    • sr41 pervenuto (sì/no);
    • data pagamento (solo per stato pagamento “liquidato”);
    • periodo pagamento;
    • stato pagamento.

Come previsto dalla normativa, il periodo oggetto della richiesta di integrazione salariale non può superare i 18 mesi.

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