:

Circolare numero 207 del 6-11-1986

Dettaglio

 

SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2375
 

 Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Compatibilita' tra assegni familiari e quote integrative
della rendita INAIL.
 

Compatibilita' tra assegni familiari e quote integrative della rendita INAIL.

         La  questione  della  compatibilita' o meno tra gli assegni
familiari e le quote integrative della rendita  INAIL,  cioe'  quelle
quote   che   vengono  erogate  al  lavoratore  colpito  da  malattia
professionale o da infortunio  sul  lavoro  per  i  propri  familiari
(coniuge e figli) secondo quanto previsto dal T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  (artt. 77 e 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, N.
1124), ha formato oggetto di numerosi quesiti  da  parte  delle  Sedi
intese  a  conoscere  se  per  la  stessa  persona  potessero  essere
percepiti entrambi i trattamenti.
          L'   Istituto   ha   ritenuto,   finora,    di    ravvisare
l'incompatibilita' tra i due trattamenti in base all'art. 16 del D.L.
2 marzo 1974, n. 30 (1), convertito con modificazioni nella legge  16
aprile  1974,  n.  114  (2),  che  stabilisce,  come e' noto, che gli
assegni familiari relativi a  pensioni  a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti spettano una sola
volta per uno stesso beneficiario e  non  sono  compatibili  con  gli
assegni  familiari  e  con  altri  trattamenti  comunque denominati a
chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.
          Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza (INPS  -  LO
GRASSO)  in  data  5  luglio  1984,  ha  affermato  che non esiste un
principio di incumulabilita', per lo stesso beneficiario, tra assegni
familiari  od ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparabile
e la maggiorazione della rendita da infortunio data la  loro  diversa
natura.
          Secondo  la Suprema Corte gli assegni familiari e gli altri
trattamenti di famiglia comunque denominati, ex art. 16 sopra citato,
"hanno  la  natura  di emolumenti integrativi in funzione diretta del
carico familiare di chi percepisce la retribuzione  o  la  pensione",
mentre "la  maggiorazione  della  rendita  da  infortunio  ha  natura
indennitaria  secondo  l'art.  77  del  T.U.  n.  1124 del 1965, che,
infatti, all'ultimo comma definisce tale  maggiorazione  quale  parte
integrante  della  rendita medesima". Una natura indennitaria che "si
ritrova nella volonta' legislativa di indennizzare, per  l'infortunio
occorso,    anche  i  familiari  dell'infortunato  in quanto, sebbene
indirettamente, comunque,  vivendo  nello  stesso  nucleo  familiare,
risentono anche essi delle conseguenze dell'infortunio".
          Con  riferimento  a  tale  sentenza  e'  stato richiesto il
parere sulla questione di cui trattasi  al  Ministero  del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale  e  al Ministero del Tesoro, i quali hanno
ritenuto  che  l'Istituto  debba  attenersi  sul  piano  generale  al
principio  della  ammissibilita' del cumulo degli assegni familiari e
della quota integrativa della rendita INAIL.
          Dello stesso avviso e' stato il Comitato speciale  per  gli
assegni familiari al cui esame e' stata sottoposta la questione.
          Pertanto le Sedi procederanno in conformita'.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                                FASSARI
-------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549.
(2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag.1066.