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SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2375
Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Compatibilita' tra assegni familiari e quote integrative della rendita INAIL.
Compatibilita' tra assegni familiari e quote integrative
della rendita INAIL.
La questione della compatibilita' o meno tra gli assegni familiari e le quote integrative della rendita INAIL, cioe' quelle quote che vengono erogate al lavoratore colpito da malattia professionale o da infortunio sul lavoro per i propri familiari (coniuge e figli) secondo quanto previsto dal T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 77 e 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124), ha formato oggetto di numerosi quesiti da parte delle Sedi intese a conoscere se per la stessa persona potessero essere percepiti entrambi i trattamenti. L' Istituto ha ritenuto, finora, di ravvisare l'incompatibilita' tra i due trattamenti in base all'art. 16 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (1), convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (2), che stabilisce, come e' noto, che gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti comunque denominati a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza (INPS - LO GRASSO) in data 5 luglio 1984, ha affermato che non esiste un principio di incumulabilita', per lo stesso beneficiario, tra assegni familiari od ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparabile e la maggiorazione della rendita da infortunio data la loro diversa natura. Secondo la Suprema Corte gli assegni familiari e gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati, ex art. 16 sopra citato, "hanno la natura di emolumenti integrativi in funzione diretta del carico familiare di chi percepisce la retribuzione o la pensione", mentre "la maggiorazione della rendita da infortunio ha natura indennitaria secondo l'art. 77 del T.U. n. 1124 del 1965, che, infatti, all'ultimo comma definisce tale maggiorazione quale parte integrante della rendita medesima". Una natura indennitaria che "si ritrova nella volonta' legislativa di indennizzare, per l'infortunio occorso, anche i familiari dell'infortunato in quanto, sebbene indirettamente, comunque, vivendo nello stesso nucleo familiare, risentono anche essi delle conseguenze dell'infortunio". Con riferimento a tale sentenza e' stato richiesto il parere sulla questione di cui trattasi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, i quali hanno ritenuto che l'Istituto debba attenersi sul piano generale al principio della ammissibilita' del cumulo degli assegni familiari e della quota integrativa della rendita INAIL. Dello stesso avviso e' stato il Comitato speciale per gli assegni familiari al cui esame e' stata sottoposta la questione. Pertanto le Sedi procederanno in conformita'. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1974, pag. 549. (2) V. "Atti ufficiali" 1974, pag.1066.