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Dettaglio
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE
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97-273. Legge 24 giugno 1997, n.196: art.24. Intervento del
Fondo di Garanzia in favore dei soci delle cooperative di
lavoro.
Con circolare n.77 del 5 aprile 1997, in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale in tema di inapplicabilita' ai lavoratori soci di cooperative di lavoro dell'intervento del Fondo di Garanzia, di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982, n.297, era stato disposto il rimborso alle cooperative, a domanda, della contribuzione versata per i soci lavoratori, ai fini del finanziamento del predetto Fondo. La legge 24 giugno 1997, n.196 - pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 1997 - ha, all'art.24, comma 1, disposto che le disposizioni di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982, n.297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, si applicano anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro; che conservano efficacia i contributi gia' versati al predetto titolo e che devono essere restituiti dalle cooperative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i contributi gia' rimborsati. Ai sensi di tale disposizione, pertanto, a decorrere dal 1 .7.1997, la contribuzione al Fondo di Garanzia e' dovuta anche per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro: da cio' deriva il diritto per i medesimi alla tutela del Fondo stesso. Poiche' ai sensi del comma 1 dell'art.24, i contributi versati antecedentemente all'entrata in vigore della legge "restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni", le Sedi potranno definire positivamente le domande di T.F.R. e dei crediti di lavoro, di cui al decreto legislativo n.80/1992, presentate da lavoratori soci di cooperative di lavoro, per i quali i contributi sono stati versati, purche', ovviamente, sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa. Lo stesso comma 1 dell'art.24 dispone, inoltre, che devono essere restituiti dalle cooperative, senza aggravio di oneri accessori, i contributi rimborsati in applicazione delle citate sentenze della Corte Costituzionale. Ove, pertanto, le cooperative abbiano ottemperato a tale adempimento, le domande presentate dai soci lavoratori delle medesime sono, in presenza di tutti i requisiti, suscettibili di accoglimento. Nei casi in cui le cooperative non abbiano effettuato versamenti contributivi per i periodi anteriori al 1 luglio 1997, nessuna pretesa potra' essere avanzata nei confronti delle medesime e ai soci lavoratori potra' essere erogata solo la quota di T.F.R. maturata dopo tale data. Infatti, la specifica disciplina dei periodi anteriori all'entrata in vigore della legge in funzione dei contributi versati e comunque non restituiti all'Istituto comporta che non possa farsi luogo ad alcuna erogazione, incompatibile con il principio dell'irretroattivita' della legge. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO