Ti trovi in:
Dettaglio
Area Contributi e Prestazioni Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 2 DEL 30/01/2008 e.p.c. A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate Alle Aree e Consulenze Professionali della Direzione Generale LORO SEDI Al Sig. Presidente Al Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza LORO SEDI Oggetto
Oggetto: Articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.
> Sommario: Con la presente circolare è illustrato, nella sua nuova formulazione, il comma 188, art.1, L. n. 296/2006, che prevede l’esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’ENPALS, per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l’importo di 5.000 euro, percepita per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stata pubblicata la L. n. 222/2007 – entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – che, convertendo in legge il D.L. n. 159/2007, ha aggiunto l’art. 39-quater così rubricato “Modifiche all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento”. L’articolo unico, comma 188, della citata legge finanziaria aveva già introdotto, a far data dal 1° gennaio 2007 – in presenza di determinati requisiti – l’esenzione dagli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo per le esibizioni effettuate, in specifiche tipologie di spettacoli, da categorie di soggetti appositamente individuate (cfr. Circolare Enpals n. 6 del 20 aprile 2007). Il legislatore, con le modifiche contenute nell’art. 39-quater, D.L. n. 159/2007, ha riformulato le disposizioni di cui al predetto comma 188 delineandone ulteriormente l’ambito di applicazione; in particolare, il medesimo comma nella sua nuova stesura prevede che “Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro. […]”. Pertanto, in considerazione delle modifiche apportate alla citata disposizione normativa, si riepilogano, nella presente circolare, gli aspetti applicativi della nuova formulazione evidenziandone il profilo soggettivo, oggettivo e i riflessi per i soggetti che beneficiano delle esenzioni dagli obblighi di contribuzione e informazione nei confronti di questo Ente. 2. Campo di applicazione 2.1 Profilo soggettivo Per quanto concerne il profilo soggettivo, si sottolinea che le tipologie di lavoratori interessate dallo specifico regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’Enpals (cfr. par. 3) sono puntualmente previste dalla norma. In particolare, i soggetti indicati dalla nuova disposizione sono i seguenti: - giovani fino a diciotto anni; - studenti di scuola media superiore ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale nonché iscritti in istituti stranieri che rilasciano titoli equipollenti a quelli rilasciati dagli istituti italiani fino al venticinquesimo anno di età; - pensionati di età superiore a sessantacinque anni; - coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Con specifico riferimento all’ultima categoria di soggetti sopra menzionata, si fa presente che l’obbligo contributivo verso una gestione pensionistica obbligatoria diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, debba sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006. In coerenza con la previsione legislativa in oggetto, che ha operato una precisa delimitazione dei soggetti cui è riservato il predetto regime di esenzione, si puntualizza, inoltre, che i relativi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, acquisendo idonea documentazione, a verificare, preliminarmente allo svolgimento delle esibizioni musicali dal vivo di cui al comma 188 in trattazione, che il lavoratore rientri effettivamente in una delle predette tipologie di soggetti - con particolare riguardo a quella degli studenti - aventi diritto all’esenzione. 2.2 Profilo oggettivo Duplice è il requisito di carattere oggettivo necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame: l’ambito di svolgimento delle prestazioni lavorative e il compenso lordo percepito per le medesime prestazioni nel corso dell’anno solare. Con riferimento alla prestazione lavorativa, il regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi verso l’Enpals si applica ai soggetti che effettuano esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. In relazione al requisito reddituale, si sottolinea che il predetto regime di esenzione opera per la parte di retribuzione annua lorda, percepita, per le esibizioni di cui sopra, che non superi l’importo di 5.000,00 euro. Pertanto, qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento di tale limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000,00 euro, all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie. Si rammenta, in tal caso, con particolare riguardo ai profili contributivi, che la denuncia contributiva mensile unificata dovrà essere trasmessa con le nuove procedure on-line, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000,00 euro annui. Analogamente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica detto superamento, tramite gli appositi modelli di pagamento (modd. F24/I24). Per le modalità di assolvimento degli altri adempimenti informativi e per i dettagli relativi all’utilizzo delle nuove procedure telematiche, si rimanda alle disposizioni amministrative dettate da questo Ente con circolari nn. 16 e 17 del 10 dicembre 2007. 3. Esenzione dagli adempimenti previsti dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 Il regime di esenzione previsto dal comma 188 in trattazione, come modificato dall’articolo 39-quater del D.L. n. 159/2007, concerne - in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sopra evidenziati - gli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo1. 1 Poiché tale agevolazione riguarda unicamente gli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’ENPALS, permangono, ove previsti, tutti gli altri obblighi di legge riguardanti le norme in materia di sicurezza sociale (adempimenti inerenti la tutela del lavoro minorile, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza, versamento della contribuzione assistenziale all’INPS, etc.) Nel dettaglio, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate dai soggetti di cui al par. 2.1, i datori di lavoro o committenti non sono tenuti, per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che non superi l’importo di 5.000,00 euro, all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal riguardo, si sottolinea che la disapplicazione delle citate norme comporta le seguenti implicazioni: · viene meno l’obbligo dell’iscrizione all’ENPALS (art. 32, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); · viene meno l’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale (artt. 43 e 54, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); · non vige l’obbligo del possesso del certificato di agibilità (art.65, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); · non sussiste l’obbligo di presentare all’ENPALS la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni (art.96, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); · non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità (art.107, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947). 2 Art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità: Omissis” (Per l’adeguamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritte all’ENPALS si veda il D.M. 15 marzo 2005 e le circolari ENPALS numero 7 e 8 del 30 marzo 2006). 3 Art. 4, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “Per provvedere alla finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto. La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto. Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in «pro-rata» anche se queste non siano previste dal contratto. Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692, per gli assegni familiari. I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovrà essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti”. 4 Art. 5, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n.142. Omissis” 5 Art. 6, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa: 1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto; 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1); 3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)”. 4. Entrata in vigore Come accennato in premessa, si evidenzia che, l’art. 39-quater del D.L. n. 159/2007 – modificativo dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006 – è stato aggiunto dalla legge di conversione n. 222/2007 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr. G.U. n. 279 del 30 novembre 2007). Pertanto, le disposizioni del citato comma 188, come rimodulato dall’art. 39-quater del D.L. n. 159/2007, trovano applicazione a far data dal 1° dicembre 2007. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi) 6 Art.9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le lire 2.000.000”. 7 Art.10, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: “L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento o della esazione dei tributi”.
Allegati