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Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 sono state fornite indicazioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, a seguito delle modificazioni introdotte, in sede di conversione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Al paragrafo 7 della citata circolare, in particolare, sono stati esaminati gli aspetti relativi agli esoneri dal versamento del contributo addizionale previsti dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 e dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022.
Nello specifico, è stato evidenziato che le predette misure di esonero, in quanto aventi carattere selettivo, si configurano quali aiuti di Stato e, come tali, necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Con riferimento all’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, nella medesima circolare è stato precisato che il regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework (TF)[1].
Per quanto concerne, invece, l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nella circolare in commento, veniva fatta riserva di fornire indicazioni in ordine all’applicabilità della misura all’esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione europea.
In data 6 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea la misura agevolativa di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, e l’organismo comunitario ha autorizzato il predetto aiuto con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della “Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina”, c.d. Temporary Crisis Framework (TCF), adottata con la Decisione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022), che ha sostituito, a decorrere dal 28 ottobre 2022, il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. Si evidenziano altresì gli adempimenti a carico dell’Istituto inerenti alla registrazione delle agevolazioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
2. Decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF)
Come evidenziato in premessa, la Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del TCF
Tale decisione ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni:
- gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi[2].
Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 53, comma 1-quater, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
3. Criteri per la determinazione da parte dell’Istituto dell’ammontare degli importi degli esoneri di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022
L’Istituto provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, sulla base dei criteri di seguito specificati.
Per quanto riguarda l’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, si precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, che modula l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.
Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella, come individuate dal citato articolo 5.
Aliquota |
Utilizzo dell’integrazione salariale |
9% |
relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
12% |
in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile |
15% |
per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile |
In merito, invece, all’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto–legge n. 4/2022, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l’esonero, il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella.
Ammortizzatore sociale richiesto |
Normativa di riferimento |
Aliquota |
Integrazione salariale ordinaria (CIGO) |
Art. 5 del D.lgs n. 148/2015 |
Cfr. la precedente tabella |
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) |
Art. 29, c. 8, del D.lgs n. 148/2015 |
4% |
Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 |
Art. 33, c. 2, del D.lgs n. 148/2015 |
misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi
|
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige |
Art. 7 del decreto interministeriale n. 98187/2016 |
4% |
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento |
Art. 10, c. 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 96077/16 |
4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile |
Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
4. Registrazione degli esoneri di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 e all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
In considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e gestito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy[3].
Si precisa che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.
5. Indicazioni operative
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell’articolo 11, comma 2,del decreto-legge n. 21/2022, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] La sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, autorizza la concessione di aiuti di importo limitato, purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni fruite per impresa ai sensi della predetta sezione - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non superi l’importo di 2,3 milioni di euro per impresa, o l’importo di 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli oppure l’importo di 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
[2] Nella decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha evidenziato che “i beneficiari della misura sono i datori di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni, attivi nei settori economici elencati nella base giuridica che, a causa delle conseguenze negative della crisi attuale, hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022”.
[3] Con esclusivo riferimento agli esoneri concessi in favore di imprese attive nel settore primario della produzione di prodotti agricoli, la registrazione degli aiuti verrà effettuata sul Registro di aiuti di Stato SIAN, gestito dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).
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