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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Corresponsione dell’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Elaborazione centrale e aggiornamento delle procedure
Premessa
Con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 sono state fornite le istruzioni applicative relativamente all’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, previsto dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Con il presente messaggio si comunica che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d’ufficio l’incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e si illustrano i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.
1. Trattamenti pensionistici interessati
L’incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall’Istituto.
Per la verifica del diritto al beneficio sono prese in esame le pensioni assoggettabili a IRPEF, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogate dall’INPS.
Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili.
L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:
- pensioni del fondo clero (cat. 066);
- pensioni ex ENPAO (cat. 076);
- pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.
Per completezza di informazione si riportano di seguito le tipologie di prestazioni escluse dal “montante per l’incremento”, nonché dal diritto all’incremento stesso:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS);
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA).
2. Decorrenza e scadenza
L’incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
3. Criteri applicativi
L’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.
Si sottolinea che l’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
In particolare:
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
Si precisa che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.
4. Calcolo dell’incremento
Per l‘anno 2023, l’incremento è pari:
- all’1,5% per i soggetti infra75enni;
- al 6,4% per i soggetti ultra75enni.
Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.
L'incremento viene riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
La base di calcolo è pertanto rappresentata dall’importo del trattamento minimo, rispettivamente, degli anni 2023 e 2024.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE PER L’ANNO 2023 Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro (7,3%) | |
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
563,74 euro x 1,5%= 8,46 euro |
563,74 euro x 6,4% = 36,08 euro |
LIMITE DI ACCESSO PER L’ANNO 2023 | |
563,74 euro + 8,46 euro = 572,20 euro |
563,74 euro + 36,08 euro = 599,82 euro |
Se l’importo mensile complessivo in pagamento è inferiore al trattamento minimo maggiorato dell’incremento, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento, entro il limite massimo indicato.
Se nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi.
1) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 300,00 EURO
CALCOLO DELL’ INCREMENTO MENSILE PER L’ANNO 2023 | |
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
300,00 euro + 4,50 euro = 304,50 euro |
300,00 euro + 19,20 euro = 319,20 euro |
2) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 565,00 EURO
CALCOLO DELL’ INCREMENTO MENSILE PER L’ANNO 2023 | |
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
565,00 euro + 7,2 euro = 572,20 euro |
565,00 euro + 34,82 euro = 599,82 euro |
5. Regime fiscale
L’incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e certificato nella certificazione unica (CU) dell’anno di rifermento.
6. Gestione reddituale e rivalutazione annuale delle pensioni
L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Ai fini della rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell'incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
7. Elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
- della Gestione privata;
- dell’ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti liquidate con il sistema IVS.
7.1 Calcolo
La procedura di calcolo effettua, per ciascun soggetto, i seguenti passaggi:
- per ciascuna pensione INPS di cui il soggetto è titolare:
- determina la pensione a calcolo;
- attribuisce il trattamento minimo, se spettante;
- individua la base di calcolo dell’incremento sommando le prestazioni in pagamento come individuate al precedente paragrafo 1;
- verifica il diritto al beneficio.
Nel caso in cui competa la tredicesima mensilità, la verifica del diritto viene effettuata sulla mensilità complessiva di dicembre e l’incremento si applica sull’importo della tredicesima.
Il calcolo è effettuato su base mensile. Qualora l’importo preso a base per il calcolo si modifichi, si modifica anche l’importo dell’incremento spettante.
Si riporta il seguente esempio:
- titolare di pensione diretta in pagamento nell’importo a calcolo pari a 300 euro (riportato nel campo GP5KC04);
- · compie i 75 anni nel mese di marzo 2023.
Limite mensile infra75enni = 572,20 (incremento massimo = 8,46 mensile)
Limite mensile ultra75enni = 599,82 (incremento massimo = 36,08 mensile)
pensione diretta/euro |
Altre pensioni soggetto/euro |
Incremento/%, euro |
1/2023 =300 |
0 |
1,5%= 4,50 |
2/2023= 300 |
0 |
1,5%= 4,50 |
3/2023= 300 |
200 |
1,5%= 4,50 |
4/2023= 300 |
200 |
6,4%= 19,2 |
5/2023= 300 |
270 |
Limite massimo = 15,69* |
12/2023= 300 |
500 |
0 |
*Se l’importo cumulato è compreso tra 563,74 (TM) e 599,82 (MAX), l’incremento viene attribuito nel limite massimo e ripartito in proporzione sulle due pensioni: 599,82 -570= max 29,82 x (300/570= 0,5263) = 15,69.
7.2 Cumulo per l’incremento
Per individuare l’importo delle pensioni che rilevano ai fini del diritto all’incremento è stato istituito, nella sezione della competenza mensile (GP5/GP6), il codice “976=”.
Si riporta il seguente esempio, rappresentato anche nell’Allegato n. 1:
- importo della pensione in trattazione = 446,67 euro
- importo altra pensione (codice fondo 976) = 110,76 euro
- IMPORTO DEL CUMULO AI FINI DELL’INCREMENTO = 556,83 euro
Importo spettante sulla pensione (soggetto ultra75enne) = 446,67 x 6,4% = 28,5869.
7.3 Codifica dell’incremento
L’incremento è individuato da apposito codice fondo 975 “Incremento L.197/2022”.
Tale codice fondo:
- modifica l’imponibile a preventivo dell’anno 2023 (GP3XXXX);
- non rileva ai fini delle altre prestazioni collegate al reddito;
- non rileva ai fini della perequazione;
- è conguagliabile in dare e in avere;
- viene riportato nella sezione del pagamento GP8XX, sul cedolino mensile, sul modello OBIS/M e sul TE08.
8. Elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nel sistema della Gestione pubblica
Rientrano nei sistemi della Gestione pubblica le pensioni gestite nei sistemi “GPP” e “SIN”.
8.1 Calcolo
La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata da:
- pensione mensile lorda (al lordo della riduzione della tabella F);
- indennità integrativa speciale (IIS);
- IIS conglobata;
- integrazione al minimo INPS.
Le pensioni ripartite tra più contitolari, o con altri Enti, vengono considerate nel loro importo totale.
Gli assegni alimentari o divorzili (identificati dai codici microqualifica T410, T611 e T405) vengono esclusi dall’erogazione del beneficio.
Nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti per l’erogazione del beneficio, lo stesso compete anche ai titolari di pensioni ai superstiti che beneficiano della norma di salvaguardia prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che sono identificati in banca dati con il codice perequazione “=”.
8.2 Cumulo per l’incremento
La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:
- “altre Gdp”, ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e in gestione nei sistemi GPP/SIN;
- “altri trattamenti”, ossia -altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.
Una volta determinato il montante da perequare:
- se lo stesso è sopra il TM incrementato, non viene attribuito nessun altro incremento;
- se è inferiore al TM viene calcolato l’assegno con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM incrementato, viene calcolato l’assegno per differenza opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.
8.3 Codifica dell’incremento
Per le pensioni in pagamento nel sistema “GPP”, l’incremento mensile è identificato in banca dati nella sezione “assegni tassabili” con il codice “U4”, mentre la voce “arretrato” è identificata dal codice “U5”.
Per le pensioni in pagamento nel sistema “SIN”, l’incremento mensile è visibile in “visualizzazione cedolino” e identificato con le voci “Incremento L. 197/2022 (Voce Corrente)” e “Incremento L.197/2022 (Rimborso anno corrente)”.
9. Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
9.1 Calcolo
La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata dalla pensione mensile lorda.
Le pensioni ripartite tra più contitolari o con altri Enti vengono considerate nel loro importo totale.
9.2 Cumulo per l’incremento
La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:
- “altre INPGI”, ossia - altre pensioni della Gestione giornalisti percepite dal soggetto;
- “altri trattamenti”, ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.
Una volta determinato il montante per incremento:
- se l’importo è superiore al trattamento minimo, maggiorato con l’incremento, non viene attribuito nessun incremento;
- se l’importo è inferiore al trattamento minimo, l’incremento viene calcolato su tale montante con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM maggiorato con l’incremento, viene corrisposta la differenza fino all’importo massimo spettante, opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.
9.3 Codifica dell’incremento
Per le pensioni in pagamento nel sistema proprietario INPGI, l’incremento mensile è identificato in banca dati con il codice “voce 483 - INCREMENTO L.197/22”. La voce “arretrato” è identificata dal codice “484 INCREMENTO L.197/22 ARR”.
10. Ricostituzioni
Tutte le procedure sono state adeguate al fine di corrispondere l’incremento a seguito di ricostituzione o di variazione dell’importo del montante per incremento.
11. Applicativo di consultazione
Per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”.
Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:
- le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;
- la spettanza o meno del beneficio;
- la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.
Si sottolinea che la procedura ha una struttura dinamica e rappresenta la situazione del soggetto nel momento in cui viene effettuata l’interrogazione.
La situazione mostrata potrebbe, quindi, non coincidere con quanto effettivamente corrisposto o non corrisposto all’interessato. In tale caso verrà segnalata la necessità di procedere alla ricostituzione d’ufficio per allineare la situazione.
Si riporta il seguente esempio:
al momento della lavorazione centrale il soggetto è titolare di una sola prestazione rientrante nei limiti per il diritto al beneficio, con conseguente attribuzione del beneficio.
Al momento dell’interrogazione il soggetto risulta essere titolare di una pensione trasmessa al Casellario Centrale delle Pensioni dopo la lavorazione centrale, il cui importo fa perdere il diritto già riconosciuto al beneficiario.
Il risultato dell’interrogazione mostrerà quindi la non spettanza del beneficio, con indicazione per la Struttura territoriale di procedere immediatamente alla ricostituzione della pensione.
12 . Comunicazioni
L’incremento sarà comunicato agli interessati con apposite note sul modello OBIS/M e sul cedolino delle mensilità interessate.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
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