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Messaggio numero 2498 del 04-07-2023

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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023

 

Si fa seguito al messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023, con cui è stata resa nota l’adozione della convenzione quadro tra INPS e Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, per comunicare che sono disponibili i seguenti servizi:

 

  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
  • invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, dellaconvenzione);
  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
  • invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
  • notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).

I servizi elencati, relativi alla facoltà di ricongiunzione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, sono operativi per le Casse che aderiscono alla convenzione in argomento e che predispongono le rispettive procedure necessarie alla gestione di tali servizi.  

 

La fase successiva, invece, riguarderà l’implementazione dei servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità ordinarie attualmente in uso.

 

Si precisa, inoltre, che lo scambio telematico di cui ai precedenti punti è attivato nei casi in cui il soggetto richiedente la ricongiunzione sia titolare di contribuzione in una o più delle seguenti Gestioni previdenziali: CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM.

 

Per le casistiche residuali nelle quali il soggetto richiedente sia titolare di contribuzione in una o più delle altre Gestioni amministrate dall’INPS, lo scambio telematico delle informazioni relative a tutte le Gestioni di iscrizione (comprese quelle citate nel precedente capoverso) sarà attivato soltanto a seguito del perfezionamento delle procedure. In queste ipotesi, le richieste dei prospetti contributivi non dovranno essere inviate per via telematica, ma devono essere gestite con le modalità operative in uso, ossia l’invio tramite PEC.

 

Infine, le richieste dei prospetti contributivi inviate dalle Casse prima dell’operatività della convenzione in oggetto (mediante raccomandata A/R o PEC) continueranno a essere acquisite e processate in modalità non telematica. È, quindi, necessario che le Strutture territoriali INPS definiscano le richieste giacenti con sollecitudine.

 

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali per l’utilizzo delle nuove funzionalità.

 

 

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi