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Messaggio numero 2512 del 04-07-2023

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Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (di seguito, anche decreto Lavoro).

 

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

Il decreto Lavoro contiene, tra le altre, una disposizione recante una specifica misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

Nello specifico, l’articolo 30 del menzionato decreto, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

 

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria previsto dal decreto–legge n. 48/2023

 

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 30 del decreto Lavoro, si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

 

2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento

 

Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

 

L’impianto delineato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il trattamento straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

 

Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.

 

3. Risorse finanziarie

 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 30 del decreto Lavoro il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti.

 

Per favorire dette attività di monitoraggio, l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avverrà da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

 

Si rammenta che, in forza di quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

4. Istruzioni procedurali

 

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

 

 
147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23

 
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

 

5. Istruzioni contabili

 

Con riferimento all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, che prevede, in deroga alla disciplina di carattere generale, l’autorizzazione di ulteriori periodi, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 a favore delle aziende ivi indicate, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento “147 – situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”, i seguenti conti relativi alla liquidazione con pagamento diretto dei trattamenti di CIGS, per il tramite della procedura automatizzata:

 

-    GAU30457 per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – competenza anno in corso.

 

Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170. 

 


Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
 
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

 

-    GAU24457 Entrate varie – recuperi e reintroiti di trattamenti di integrazione salariale straordinaria – articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. 

 

A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

 
Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

 

Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.


 
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al nuovo conto (sezione Dare), in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori:

 

-    GAU32457 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo massimo complessivo di 15 mesi - articolo 30 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48.

 

I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

 
Si riportano, nell’Allegato n. 1, le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi