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Eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Istruzioni contabili
1. Premessa
A seguito degli eventi eccezionali verificatisi, nel territorio dell’isola di Ischia il giorno 26 novembre 2022, l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per i soggetti che, alla predetta data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, o la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Le indicazioni relative alla predetta sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi sono state rese note dall’Istituto con la circolare n. 36 del 3 aprile 2023.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità, per ciascuna Gestione previdenziale, con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi per effetto della normativa in oggetto, in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si forniscono, altresì, le istruzioni in ordine alle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023.
Al riguardo, si evidenzia che, per tutte le Gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.
Con riferimento alle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, il versamento delle rate sospese, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro, che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni contenute nella sopra richiamata circolare n. 36/2023, devono trasmettere entro il 16 settembre 2023 anche le denunce retributive e contributive.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.
2.1 Datori di lavoro con dipendenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” e esponendo la matricola datoriale seguita dal codice attribuito alla sospensione contributiva con la circolare n. 36/2023 (“N980”).
Se il pagamento avviene in forma integrale deve essere compilata una riga per ogni mese di competenza (ad esempio, periodo dal 11/2022 - periodo al 11/2022) e indicato il relativo importo versato.
Se il pagamento avviene in forma rateale si deve indicare il periodo complessivo (periodo dal 11/2022 – periodo al 05/2023):
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Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per rateazioni ordinarie già concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
2.2 Artigiani e commercianti
Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza nel periodo compreso tra le date del 26 novembre 2022 e del 30 giugno 2023, come da indicazioni riportate nel paragrafo 6.2 della circolare n. 36/2023.
Per la ripresa dei versamenti, nel caso in cui il contribuente intenda versare in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato da utilizzare per il versamento.
I contribuenti che abbiano presentato istanza di sospensione anche per la contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2022 e 2023 devono comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, entro il 16 settembre 2023.
2.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
a) Committenti
Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023 (cfr. il paragrafo 6.3 della circolare n. 36/2023).
Come indicato nella circolare n. 36/2023, paragrafo 6.3, i committenti, nei flussi UniEmens riferiti al periodo di sospensione, devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “39”: “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.
Come già precisato, il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 16 settembre 2023 in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione in oggetto, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
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b) Professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno (cfr. il paragrafo 6.3 della circolare n. 36/2023).
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
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Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 16 settembre 2023 in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi.
I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Struttura territoriale di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale per Liberi professionisti”, entro il 16 settembre 2023.
2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 6.4 della circolare n. 36/2023.
L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per Aziende agricole”. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro come indicato al precedente paragrafo 1.
2.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
Per i lavoratori autonomi agricoli i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 6.5 della circolare n. 36/2023.
L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 settembre 2023, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro come indicato al precedente paragrafo 1.
2.6 Datori di lavoro domestico
Come indicato in premessa, sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; per i datori di lavoro domestico nel predetto arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.
La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai predetti datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricadente nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati in unica soluzione entro la data del 16 settembre 2023, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I datori di lavoro domestico che intendono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale www.inps.it. In caso di rateizzazione, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni:
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I datori di lavoro domestico, in questo secondo caso, devono comunicare gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, avvalendosi della funzione di comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, entro il 16 settembre 2023.
3. Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili degli eventi amministrativi illustrati nel presente messaggio avverranno ai conti in uso come di seguito riportato.
Contributi dovuti dai datori di lavoro
Il recupero dei contributi sospesi e contabilizzati al conto in uso, GPA00164, verrà rilevato in contropartita (sezione AVERE), del medesimo conto, seguendo le modalità indicate al paragrafo 2.1.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.
Contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti
Il versamento dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti se effettuato in unica soluzione avverrà su modello “F24”, secondo le istruzioni riportate al paragrafo 2.2:
- per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);
- per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale);
o, se effettuato ratealmente, per gli artigiani al conto esistente ARR52055, e per i commercianti al conto in essere COR52055.
Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Ai fini del recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata dovrà essere richiamato il conto in uso PAR52010, secondo le indicazioni riportate al paragrafo 2.3.
Datori di lavoro che assumono manodopera agricola, lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione degli agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare andrà imputato ai conti già esistenti distinti per le diverse categorie:
- GPA54031, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA54032, per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico
Il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico mediante il modello “F24” per i pagamenti rateizzati o per il tramite del Portale dei pagamenti per quelli in unica soluzione avverrà al conto in uso GPA54028, così come riportato nel paragrafo 2.6.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
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