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Messaggio numero 2948 del 11-08-2023

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Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

 

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 144 del 22 giugno 2023, è stato pubblicato il decreto–legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

 

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene una serie di disposizioni volte a favorire, tra l’altro, il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione della pubblica Amministrazione, nonché l’introduzione di misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro. In tale ultimo ambito, assume rilievo la previsione contenuta nell’articolo 42, rubricato “Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga”.

 

Viene previsto, infatti, che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di  cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

 

Con il presente messaggio, si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione e contabilizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in commento.

 

 

1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga previsto dal decreto–legge n. 75/2023

 

La previsione declinata dal menzionato articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023 si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

 

2.   Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento

 

Come espressamente previsto dalla norma, il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.   

 

L’impianto delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 prevede altresì che il trattamento straordinario di integrazione, ivi previsto, venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.

 

Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.

 

 

3.   Risorse finanziarie

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 42 in commento stabiliscono che il trattamento di CIGS in parola è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Ai fini del rispetto dei predetti limiti finanziari, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 e, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di concessione, il trattamento di integrazione salariale può essere erogato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto e dalla stessa recuperato in sede di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ovvero pagato direttamente dall’Istituto ai lavoratori.

 

 

4.   Aspetti contributivi

 

I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

 

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nelle ipotesi di CIGS di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 “in continuità con le tutele già autorizzate”,si deve, quindi, tenere conto, ai fini del calcolo del contributo addizionale, anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati (nell’ambito del quinquennio mobile).

 

Pertanto, l’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.

 

 

Aliquota

Utilizzo della cassa integrazione

9%

relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile

12%

in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile

15%

per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

 

Si ricorda altresì che il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio delle prestazioni erogate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015). Il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

 

 

5.   Istruzioni procedurali

 

In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

 
148    Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

 

 

6.   Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig”

 

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

 

Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”, al fine di consentire l’erogazione della prestazione.

 

Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

 

7. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

 

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023, i datori di lavoro opereranno come segue.

 

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

 

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.

 

 

8.   Istruzioni contabili

 

La rilevazione contabile della prestazione prevista dall’articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023, avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento “148     Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023)”.

 

A tale fine, si istituisce il seguente conto relativo alla liquidazione con pagamento diretto dei trattamenti CIGS, per il tramite della procedura automatizzata:

 

-    GAU30458 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2023, corrisposti direttamente ai beneficiari- art.42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n. 75.

 

Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al conto esistente GPA10029 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

 

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.

 

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

 

-    GAU24458 - Entrate varie – recuperi e reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese di interesse strategico nazionale – articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

 

A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente 01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).

 

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

 

Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

 

Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione addizionale da parte delle imprese autorizzate al trattamento.

 

La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:

 

-    GAU00458 - per la rilevazione del credito accertato nei confronti delle aziende di interesse strategico nazionale tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario erogato direttamente ai beneficiari - art. 42, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

 

-    GAU21458 - per la rilevazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende di interesse strategico nazionale autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario, erogato direttamente ai beneficiari - articolo 42, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

 

Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio si denominano i seguenti conti di nuova istituzione:

 

-    GAU30459 - per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2023, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

 

da abbinare al codice elemento “L141”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D. Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

 

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, l’evidenza degli importi esposti e associati al nuovo codice “E612”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D. Lgs. n. 75/2023 art. 42, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l’entrata al nuovo conto:

 

-    GAU21459 - per la contribuzione addizionale dovuta dalle aziende di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate all’ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale tramite conguaglio UniEmens – articolo 42, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

 

La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, è da attribuire al nuovo conto di seguito riportato, (sezione Dare), in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori:

 

-  GAU32459 - onere per i contributi figurativi relativi all’ulteriore periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a favore delle imprese di interesse strategico nazionale- articolo 42 del decreto – legge 22 giugno 2023, n. 75.

 

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Si riportano nell’Allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi