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Pubblicazione: 23 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2021
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di luglio 2020.
La data di pagamento
Il pagamento della mensilità di luglio sarà effettuato in giornate diverse. Per coloro che hanno scelto di ricevere la pensione presso un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato martedi 1° luglio, primo giorno bancabile del mese. Per coloro che riscuotono con qualunque modalità presso Poste Italiane SpA, anche per la mensilità di luglio continua a operare l’anticipo del pagamento previsto dall’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652.
Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli dal 24 al 30 giugno.
Trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione.
Per le pensioni di importo compreso fra 10,01 e 75 euro mensili, con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre 2020 e della tredicesima.
Pagamento della quattordicesima
Con la rata di luglio l’INPS corrisponderà d’ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa 3 milioni di pensionati che a luglio 2020 hanno compiuto l’età richiesta di 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che riporta l’importo attribuito e chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria per essere poi verificata sulla scorta dei dati reddituali consolidati. L’operazione sarà illustrata con messaggio di prossima pubblicazione.
Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell’anno potrà ottenete il pagamento della quattordicesima d’ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.
Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare apposita domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS o CIE). In alternativa, può rivolgersi a un patronato.
Debiti di natura fiscale
Proseguono i conguagli fiscali, derivanti dalle ulteriori operazioni di rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019, per l’emissione della Certificazione Unica 2020.
Nel caso in cui l’IRPEF trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto su base annua, viene effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito.
Si ricorda che nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2020.
Novità fiscali: trattamento integrativo e ulteriore detrazione (d.l. 3/2020, convertito dalla l. 21/2020)
A partire dalla mensilità di luglio, al posto del “bonus Renzi” (previsto dal decreto-legge 66/2014), saranno erogate agli aventi diritto rispettivamente il nuovo trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione lorda di carattere temporaneo.
In particolare, ai titolari delle prestazioni pensionistiche (di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis), delle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e delle indennità di APE Sociale, aventi natura fiscale assimilata al lavoro dipendente, a decorrere dalla cedola di luglio saranno erogati:
- il trattamento integrativo (che non concorre alla formazione del reddito), pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiori a 28.000 euro annui;
- una ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Nel cedolino mensile relativo alle prestazioni pensionistiche, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis, alle altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e alle indennità di APE Sociale, le novità fiscali sono segnalate rispettivamente con la dicitura:
- “Trattamento integrativo l. 21/2020”, per il trattamento integrativo;
- “Acconto rimborso IRPEF” per l’ulteriore detrazione.