it

Ti trovi in:

Indennità Covid-19: riesame delle domande respinte

Indennità Covid-19: riesame delle domande respinte

Pubblicazione: 11 agosto 2020 Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2021

Con le precedenti circolari INPS 29 maggio 2020, n. 66 e n. 67 e 6 luglio 2020, n. 80, sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19 di sostegno al reddito per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendite a domicilio;
  • lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35mila euro.

L’Istituto, con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3088, informa che è stata completata la prima fase di gestione delle domande pervenute, con il controllo relativo all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni.

Gli esiti delle domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili accedendo con le proprie credenziali al servizio “Indennità 600/1.000 euro” e selezionando la voce “Esiti”.

Il messaggio contiene, inoltre, la legenda degli estiti di reiezione delle indennità Covid-19 e le indicazioni per il lavoratore e i Patronati su come proporre un’istanza di riesame che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nelle circolari richiamate.

L’istanza dovrà essere trasmessa entro 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva alla pubblicazione), attraverso la sezione “Esiti” dello stesso servizio attraverso cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 / 1.000 euro”.

La funzionalità provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Trascorsi i 20 giorni, qualora l’interessato non abbia prodotto la documentazione necessaria, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.